Presentazione delle liste

Ultimo aggiornamento 17/04/2024

Al fine di agevolare la presentazione delle candidature alla carica di Sindaco e della lista dei candidati alla carica di consigliere comunale, si ricorda che:

la popolazione legale del Comune di Bagno a Ripoli, così come indicata nel D.P.R. 20 gennaio 2023 (G.U. n. 53/2023) , è di 25.314 abitanti e pertanto:

  • il numero dei candidati in lista dovrà essere compreso da un minimo di 11 a un massimo di 16 persone;
  • la proporzione di genere dei candidati non deve essere inferiore 1/3 per il genere meno rappresentato;
  • il numero minimo e massimo di elettori che possono sottoscrivere una dichiarazione di presentazione di lista di candidati è di 175 (minimo) e 350 (massimo): le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180esimo giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature;
  • nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.

I documenti necessari per la presentazione delle candidature sono:

  • dichiarazione di presentazione di candidato alla carica di sindaco e di lista di candidati alla carica di consigliere comunale (allegato 2a - 2b);
  • certificati nei quali si attesta che i presentatori della lista sono iscritti nelle liste elettorali del comune in cui si svolgono le elezioni (ottenibili autonomamente on line sul portale ANPR o rilasciati su richiesta dal Servizio elettorale comunale);
  • dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura per la carica di sindaco e per la candidatura alla carica di consigliere comunale contenenti la dichiarazione sostitutiva di ogni candidato sindaco e consigliere attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità (allegato 5 e 7);
  • certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica (ottenibili autonomamente on line sul portale ANPR o rilasciati su richiesta dal Servizio elettorale del Comune di residenza);
  • dichiarazione dei delegati di lista di collegamento con il candidato alla carica di sindaco (allegato 6);
  • programma amministrativo;
  • modello del contrassegno di lista. È vietato l'uso di contrassegni che riproducono:

- immagini o soggetti di natura religiosa;
- simboli del Comune;
- denominazioni e simboli di società, anche calcistiche e sportive, senza autorizzazione;
- espressioni, immagini o raffigurazioni che facciano riferimento a ideologie autoritarie.


Si informa che la presentazione delle liste e delle candidature verrà effettuata presso la Segreteria del Comune di Bagno a Ripoli, nei seguenti orari:

  • dalle ore 8 alle ore 20 del 10 maggio 2024
  • dalle ore 8 alle ore alle ore 12 dell’11 maggio 2024

Al fine di evitare inutili attese è preferibile è opportuno fissare un appuntamento chiamando il n. 055.6390.333

Per agevolare il controllo della commissione elettorale circondariale si chiede di depositare il contrassegno elettorale stampato su carta fotografica, al fine di riprodurre fedelmente colori e dimensioni dello stesso.
Si raccomanda di seguire attentamente le indicazioni contenute nei modelli allegati e soprattutto di verificare con attenzione che i dati anagrafici dei candidati siano corrispondenti a quelli indicati nel certificato di iscrizione nelle liste elettorali.
Si evidenzia che i sottoscrittori devono essere residenti nel Comune di Bagno a Ripoli e devono essere informati che non possono sottoscrivere più di una lista.
Al fine di agevolare la certificazione delle sottoscrizioni e nel rispetto della normativa per il rilascio dei certificati (entro 24 ore), i modelli compilati e sottoscritti possono essere, di volta in volta,  consegnati all’Ufficio elettorale, Piazza della Vittoria 1.
I modelli allegati sono estratti dalla Pubblicazione Ministeriale n. 1 del Ministero dell’Interno in occasione dell’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 2023.

Spese per la campagna elettorale

Il candidato alla carica di Sindaco o alla carica di Consigliere Comunale che finanzia la propria campagna elettorale con meno di euro 2.500 avvalendosi unicamente di denaro proprio non è soggetto a nessun obbligo prima delle elezioni

Il candidato alla carica di Sindaco o alla carica di Consigliere Comunale che intende raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale lo può fare esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale dal giorno successivo all'indizione delle elezioni amministrative comunali.

Il candidato dichiara per iscritto al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale competente, il nominativo del mandatario elettorale da lui designato. Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato. Il mandatario elettorale è tenuto a registrare tutte le operazioni relative alla campagna elettorale del candidato designante, avvalendosi a tal fine di un unico conto corrente bancario ed eventualmente anche di un unico conto corrente postale.

In allegato il modulo per nominare il mandatario che, dopo la compilazione, deve essere inviato al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale presso la Corte d’Appello di Firenze.

 

Adempimenti dopo la presentazione delle liste

 

La legge 9 gennaio 2019, n. 3. ha previsto l'obbligo per i partiti e movimenti politici che si presentino alle elezioni di pubblicare, nel proprio sito internet, per ciascun candidato:
    • il curriculum vitae;
    • il certificato rilasciato dal casellario giudiziale.

L'obbligo di pubblicazione deve essere adempiuto entro il 14º giorno antecedente la data dell'elezione e quindi entro domenica 26 maggio 2024

Il certificato del casellario giudiziale deve essere rilasciato non prima di 90 giorni dalla data fissata per la consultazione elettorale.

Entro lunedì 27 maggio gli stessi documenti devono essere inviati all’Ufficio elettorale che provvederà a pubblicarli, entro domenica 2 giugno , sul sito internet istituzionale in un’apposita sezione denominata « Elezioni trasparenti »  - si prega di concordare le modalità di invio chiamando il n. 0556390333

Entro tre mesi dalla proclamazione tutti i candidati alla carica di Sindaco e alla carica di Consigliere comunale, eletti e non eletti, anche in assenza di spese, sono tenuti a trasmettere, al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale affinché ne verifichi la regolarità, una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la campagna elettorale

DOMANDE FREQUENTI

01 Quali modelli vanno usati per la presentazione della dichiarazione di presentazione delle candidature per le elezioni comunali?
È consigliabile usare quelli messi a disposizione dal Servizio elettorale sul sito Internet del Comune  in quanto contengono tutti gli elementi essenziali richiesti dalla legge. In particolare, per quanto riguarda i  Modelli 1 e 1-bis “Dichiarazione di presentazione del candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale” (Atto principale e Atto separato) vanno uniti in un unico documento in formato A3 per assicurare che le firme apposte e la loro autenticazione siano chiaramente collegate all’atto di presentazione recante il contrassegno e gli altri elementi essenziali della dichiarazione.
 

02 Come ci si deve comportare nel caso in cui un candidato consigliere, inserito in una lista che sta raccogliendo le sottoscrizioni, si ritira?
Perchè la rinuncia produca effetti sulla composizione della lista questa deve essere presentata, entro il termine prescritto per la presentazione delle candidature, per iscritto e con firma autenticata, alla Segreteria del comune. L'atto di rinuncia va quindi allegato alla dichiarazione di presentazione delle candidature. Se la rinuncia viene presentata oltre il termine sopraindicato il candidato rimane in lista, pur potendo astenersi dal partecipare alla competizione elettorale ed eventualmente poi rinunciare all'elezione.
 

03 Cosa succede se, nel corso della raccolta delle sottoscrizioni, la lista vuole inserire un nuovo candidato?
E' necessario ricominciare dall'inizio tutta la raccolta delle firme con la nuova lista di candidati.
 

04 Chi può depositare gli atti relativi alle candidature per le elezioni comunali?
La legge nulla dice in merito; pertanto, la presentazione può essere effettuata da esponenti dei partiti o dei gruppi politici, da uno o più candidati o sottoscrittori, dai delegati di lista o da un altro soggetto scelto liberamente.
 

05 Il candidato sindaco deve sottoscrivere tante dichiarazioni di accettazioni delle candidature quante sono le liste che appartengono alla sua coalizione?
Sì. Ogni lista presenta, come documentazione, anche la dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di sindaco, firmata e autenticata.
 

06 In caso di presentazione di una lista civica, è sufficiente presentare tutta la documentazione ordinariamente prevista, oppure è necessario che, a monte, la lista civica si sia dotata di una sorta di "atto costitutivo" e/o "statuto"?
Per la presentazione di una lista civica alle elezioni comunali non è richiesto che la stessa abbia un atto costitutivo o uno statuto, nè tale documentazione deve essere consegnata all'atto del deposito della documentazione
 

07 La dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale deve essere di data anteriore alla raccolta delle sottoscrizioni?
No, la giurisprudenza ha precisato che può essere anche di data successiva.
 

08 Quale documento deve esibire il sottoscrittore di una lista all’atto dell’autenticazione?
È considerato idoneo documento di identificazione non solo la carta d’identità, ma anche ogni altro documento rilasciato da una Pubblica Amministrazione che riporti le generalità anagrafiche del titolare e una sua fotografia e che sia quindi atto a consentire l’accertamento dell’identità e il riconoscimento del sottoscrittore. Possono essere considerati documenti equipollenti il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il porto d’armi etc… purché muniti di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciati da una amministrazione dello Stato. Pertanto non sono idonei all'identificazione i documenti privi di fotografia (es. tesserini o certificati di attribuzione recanti il numero di codice fiscale)
 

09 Il familiare del candidato a consigliere comunale può sottoscrivere la relativa lista?
Sì, la legge non prevede alcun divieto.

9 bis Il candidato di una lista può sottoscrivere la propria lista? Può sottoscrivere un’altra lista?
Il candidato di una determinata lista può sottoscrivere la dichiarazione di presentazione di un'altra lista; non può invece sottoscrivere la dichiarazione di presentazione della propria lista, considerata l'incompatibilità che logicamente sussiste tra la qualità di candidato e quella di presentatore della propria candidatura (art.28, comma 2, l.r. 19/2013)
 

10 È valida la firma di un sottoscrittore priva delle modalità di identificazione dello stesso?
No, l’indicazione della modalità di identificazione del sottoscrittore costituisce requisito essenziale di validità dell’autenticazione.
 

11 Eventuali errori materiali nell’autenticazione possono essere corretti?
Se l’autenticatore si accorge di un errore materiale, questo può essere immediatamente sanato apponendo accanto alla correzione il timbro e la firma dell’autenticatore.
 

12 Il pubblico ufficiale può autenticare le sottoscrizioni di più liste?
Sì. Nell’esercizio di questa funzione i pubblici ufficiali sono tenuti ad assicurare la propria disponibilità a tutte le forze politiche in competizione.
 

13 Il soggetto che autentica le sottoscrizioni può avere un rapporto di parentela o essere coniuge dei soggetti per i quali provvede ad autenticare la sottoscrizione?
Sì, le norme non prevedono divieti in questo senso.
 

14 Possono il candidato consigliere comunale e il candidato sindaco, attualmente già consiglieri, autenticare le varie dichiarazioni per le quali è prevista l'autenticazione della firma?
Sì, la legge non prevede divieti al riguardo.
 

15 Può l’autenticatore autenticare la propria firma?
No, non si può autenticare la propria firma perché la stessa deve essere autenticata da altro soggetto.
 

16 Chi può essere indicato quale promotore della sottoscrizione sui modelli per la raccolta delle sottoscrizioni?
Possono essere indicati il partito, gli esponenti individuati dal partito o dalla lista che promuovono la sottoscrizione (a titolo di esempio, un delegato, un candidato, alcuni sottoscrittori, etc...).
 

17 Chi può essere designato quale delegato di una lista?
La legge non prevede dei requisiti particolari. E’ da ritenere che i delegati possano essere scelti fra i sottoscrittori, fra i candidati oppure fra persone diverse.
 

18 Devono obbligatoriamente essere designati due delegati di lista?
Si - possono essere scelti anche sui presentatori o i candidati - pagine 39 e 40 delle istruzioni ministeriali ed. 2024
 

19 E' obbligatoria la denominazione della lista?
No, è obbligatoria la precisa descrizione del contrassegno - non possono essere accettate descrizioni sintetiche e riassuntive del contrassegno

20 Dove deve essere riportata e che caratteristiche deve avere la descrizione del contrassegno?
La descrizione del contrassegno, da riportare sia nell'atto principale che nell'atto separato, deve essere analitica, con la specificazione anche i colori, per consentire di identificare in maniera certa la lista, senza possibilità di confusione con altre liste presentate per la stessa consultazione.
 

21 Ipotizzando un contrassegno composto da più simboli di partiti o gruppi politici presenti in Parlamento, devono essere presentate le autorizzazioni all’utilizzo del contrassegno da parte di tutti i partiti interessati?

Sì, ogni partito presente nel contrassegno deve autorizzare espressamente l’utilizzo del proprio simbolo. - 
 

22 L’autorizzazione all’utilizzo del simbolo da parte di un partito o gruppo politico rappresentato in Parlamento etc.. deve avere data anteriore a quella della raccolta delle sottoscrizioni?
Non è necessario, è possibile raccogliere le sottoscrizioni in attesa dell’arrivo dell’autorizzazione da parte degli organi di partito responsabili.