Informazioni

Il versamento dell'Imposta Municipale Propria (Imu) deve essere effettuato in autoliquidazione in 2 rate:

  • acconto entro il 16 giugno
  • saldo entro il 16 dicembre
  • oppure in un'unica soluzione entro il 16 giugno

Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e l’eventuale detrazione dei 12 mesi dell'anno precedente.
In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di Imu e Tributo per i Servizi Indivisibili (Tasi) per l'anno 2019, utilizzando i codici tributo Imu.
In seguito alla grave crisi economica dovuta alla pandemia COVID-19, molti contribuenti possono trovarsi in difficoltà nell’adempiere al pagamento della prima rata dell’Imu entro i termini previsti dalla legge.

Il Comune di Bagno a Ripoli ha ritenuto di non differire il termine di versamento relativo alla prima rata dell’Imu 2020, che resta il 16 giugno 2020, ma ha previsto la possibilità di corrispondere l’acconto Imu 2020 entro il 30 settembre 2020, senza applicazioni di sanzioni e interessi, limitatamente ai contribuenti che per giustificabili e dimostrabili motivi hanno registrato difficoltà economiche, da attestarsi a pena di decadenza entro il 31 ottobre 2020, su modello predisposto dal Comune.

A seguito della Risoluzione n. 5 dell’8 giugno 2020 del Dipartimento delle Finanze del Mef (Ministero dell'economia e delle finanze), si precisa che il termine dell’eventuale differimento al 30 settembre 2020 dell’acconto Imu deve intendersi riferito alla sola quota comunale e non per quella di spettanza statale relativa ai fabbricati del gruppo catastale D.

Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base delle aliquote pubblicate nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Mef alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento.

Il versamento Imu degli enti non commerciali deve essere effettuato in 3 rate:

  • 1° acconto entro il 16 giugno
  • 2° acconto entro il 16 dicembre
  • saldo entro il 16 giugno dell’anno successivo

Le prime due sono pari ciascuna al 50% dell'imposta corrisposta nell'anno precedente, mentre la terza deve essere effettuata a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta sulla base delle aliquote pubblicate nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Mef alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento.

Le aliquote Imu 2020 approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 30/07/2020 sono le seguenti:

1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, nella quale il soggetto passivo e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente: aliquota pari al 6 per mille
2) fabbricati rurali a uso strumentale, a condizione che siano iscritti nella categoria catastale D/10 oppure siano connotati da apposita annotazione di ruralità, rilevabile dalle visure catastali: aliquota pari al 0 per mille
3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 0 per mille
4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, a eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille
5) terreni agricoli: aliquota pari al 7,6 per mille
6) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille
7) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille
8) abitazione locata, con contratto di locazione di tipo “concordato” di cui all’articolo 2, comma 3 e all’articolo 5, della Legge n. 431/98, registrato presso l’Agenzia delle Entrate e munito di attestazione di conformità, ove prevista, a soggetto che la utilizza come abitazione principale in quanto residente e dimorante: aliquota pari al 7,6 per mille  (per effetto dell’articolo 1, comma 53, della Legge n. 208/2015 l’aliquota è applicabile con una riduzione del 25% e quindi passa al 5,7 per mille)
Per usufruire dell’agevolazione, è necessario presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2020, indicando la data dalla quale sussiste la suddetta condizione. 
Ai sensi del Decreto Ministeriale 16/01/2017, per i contratti di locazione stipulati secondo il nuovo Accordo Territoriale sottoscritto in data 20/10/2017, è necessario essere in possesso dell’attestazione di conformità redatta da una delle associazioni di categoria firmatarie, mentre, per i contratti di locazione stipulati prima della sottoscrizione del nuovo Accordo Territoriale del 20/10/2017, l’attestazione di conformità non è necessaria.
Non si procede a rimborsi d’imposta per il mancato esercizio del diritto al beneficio entro i termini indicati.
Le autocertificazioni già presentate negli anni passati, se non sono intervenute variazioni, hanno valore anche per gli anni successivi sia come comunicazione di diritto all’aliquota agevolata sia come comunicazione del diritto alla riduzione d’imposta del 25%.
9) alloggi di edilizia residenziale pubblica, regolarmente assegnati, di proprietà di altri comuni: aliquota pari al 7,6 per mille
10)  abitazione concessa in uso gratuito dal soggetto passivo ad ascendenti o discendenti di primo grado in linea retta di primo grado che la utilizzano come abitazione principale in quanto residenti e dimoranti: aliquota pari al 7,6 per mille
Per usufruire dell’agevolazione, è necessario presentare un’autocertificazione, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2020, indicando la data dalla quale sussiste la suddetta condizione. Non si procede a rimborsi d’imposta per il mancato esercizio del diritto al beneficio entro i termini indicati.
Le autocertificazioni già presentate negli anni passati, se non sono intervenute variazioni, hanno valore anche per gli anni successivi.
11)  immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986: aliquota pari al 9 per mille
Come previsto dalle istruzioni ministeriali, per usufruire dell'agevolazione, è necessario presentare dichiarazione Imu su modello ministeriale entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello d’imposta.
12)  abitazione per la quale sussista un provvedimento di sfratto esecutivo per morosità, emesso dalla competente Autorità Giudiziaria, applicabile limitatamente al periodo intercorrente fra la data di emissione del suddetto provvedimento e quella di effettiva esecuzione dello sfratto: aliquota pari al 9 per mille
Per usufruire dell’agevolazione, è necessario presentare un’autocertificazione, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2020, indicando la data dalla quale sussiste la suddetta condizione. Non si procede a rimborsi d’imposta per il mancato esercizio del diritto al beneficio entro i termini indicati.
Le autocertificazioni già presentate negli anni passati, se non sono intervenute variazioni, hanno valore anche per gli anni successivi.

La detrazione per abitazione principale degli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze è nella misura di € 200,00.

Per le riduzioni del 50% della base imponibile su fabbricati di interesse storico o artistico, fabbricati inagibili o inabitabili e abitazione concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) si rimanda alla scheda “NUOVA IMU 2020 Normativa, presupposto, soggetti passivi, base imponibile”.

Il versamento deve essere eseguito interamente nei confronti del Comune, a eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D, per i quali è previsto che il gettito Imu ad aliquota dello 0,76% sia dovuto allo Stato, mentre la differenza con la maggiore aliquota deliberata è di competenza del Comune.

Il versamento potrà essere effettuato con modello F24, utilizzando i seguenti codici tributo:

  • codice 3912 = Imu abitazione principale e pertinenze – Comune
  • codice 3914 = Imu terreni - Comune
  • codice 3916 = Imu aree fabbricabili - Comune
  • codice 3918 = Imu altri fabbricati - Comune
  • codice 3925 = Imu fabbricati D – Stato
  • codice 3930 = Imu fabbricati D – incremento Comune

Nell'esecuzione del pagamento deve essere prestata particolare attenzione:

  • alla compilazione del modello F24, indicando per tutti gli immobili i codici tributo relativi al Comune (eccetto che per i fabbricati D, come sopra evidenziato)
  • alla verifica della quietanza rilasciata presso gli intermediari finanziari, ossia presso le banche e presso qualsiasi ufficio postale, soprattutto in merito alla corretta indicazione del codice catastale del Comune di Bagno a Ripoli: A564

Non devono essere eseguiti versamenti il cui importo annuale sia inferiore a € 12,00.

Qualora il contribuente effettui il pagamento in ritardo può avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso.
Il contribuente potrà regolarizzare la propria posizione:

  • ravvedimento “sprint”, entro 14 giorni dalla scadenza prevista: pagando l'imposta dovuta, la sanzione prevista per il tardivo versamento ridotta a 0,1% per ogni giorno di ritardo e gli interessi calcolati per i giorni di ritardo al tasso legale
  • ravvedimento “breve”, dal 15° giorno ed entro 30 giorni dalla scadenza prevista: pagando l'imposta dovuta, la sanzione prevista per il tardivo versamento ridotta a 1,50% (1/10 del 15%) e gli interessi calcolati per i giorni di ritardo al tasso legale
  • ravvedimento “intermedio”, dal 31° giorno ed entro 90 giorni dalla scadenza prevista: pagando l'imposta dovuta, la sanzione prevista per il tardivo versamento ridotta a 1,67% (1/9 del 15%) e gli interessi calcolati per i giorni di ritardo al tasso legale
  • ravvedimento “ordinario”, dal 91° giorno ed entro 1 anno dalla scadenza prevista: pagando l'imposta dovuta, la sanzione prevista per il tardivo versamento ridotta a 3,75% (1/8 del 30%) e gli interessi calcolati per i giorni di ritardo al tasso legale
  • ravvedimento “ultrannuale”, oltre l’anno ed entro 2 anni dalla scadenza prevista: pagando l'imposta dovuta, la sanzione prevista per il tardivo versamento ridotta a 4,28% (1/7 del 30%) e gli interessi calcolati per i giorni di ritardo al tasso legale
  • ravvedimento “lungo”, oltre 2 anni ed entro 5 anni dalla scadenza prevista: provvedendo al pagamento dell’imposta dovuta, la sanzione prevista per il tardivo versamento ridotta a 5,00% (1/6 del 30%) e gli interessi calcolati per i giorni di ritardo al tasso legale

Sono esenti dall'Imu:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai Comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 ad E/9
c) i fabbricati con destinazione a usi culturali di cui all’art. 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni
d) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze
e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia
g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'art. 7 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (eccetto gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile) e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222
In caso di utilizzo misto dell'immobile (non commerciale e commerciale), l'esenzione si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività; qualora non sia possibile identificarla, l'esenzione si applica solo in proporzione all'utilizzo non commerciale dell'immobile e dovrà essere indicata in apposita dichiarazione.
h) le abitazioni principali e le pertinenze delle medesime, eccetto quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
i) le abitazioni assimilate alle abitazioni principali (si veda scheda “NUOVA IMU 2020 Normativa, presupposto, soggetti passivi, base imponibile”), eccetto quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
j) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi della Legge n. 984/77 secondo i criteri contenuti nella circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14/06/1993, i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti (CD) e da imprenditori agricoli professionali (Iap) di cui all’art. 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato Decreto Legislativo n. 99/04, indipendentemente dalla loro ubicazione e i terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, indipendentemente dal possesso e dalla conduzione

Sono esenti dall’acconto e dal saldo Imu 2020 alcuni settori di attività particolarmente colpiti dalla crisi epidemiologica COVID-19 e, per il territorio del Comune di Bagno a Ripoli, le seguenti unità immobiliari:

- gli immobili della categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e relative pertinenze;
- immobili destinati ad agriturismo, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence, a condizione che i soggetti passivi coincidano con i soggetti gestori delle attività;
- gli immobili della categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimento di strutture espositive nell’àmbito di eventi fieristici o manifestazioni.

Sono esenti dal saldo Imu 2020, sempre in relazione degli effetti connessi all’emergenza epidemiologica COVID-19, le seguenti unità immobiliari:

  • immobili della categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli;
  • immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club;
  • immobili e relative pertinenze in cui si esercitano anche le seguenti attività:

Codice ATECO - Attività
493210 - Trasporto con taxi
493220 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente
493901 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano
522190 - Altre attività connesse ai trasporti terrestri nca
551000 - Alberghi
552010 - Villaggi turistici
552020 - Ostelli della gioventù
552030 - Rifugi di montagna
552040 - Colonie marine e montane
552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
561011 - Ristorazione con somministrazione
561012 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
561030 - Gelaterie e pasticcerie
561041 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti
561042 - Ristorazione ambulante
561050 - Ristorazione su treni e navi
562100 - Catering per eventi, banqueting
563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina
591300 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
591400 - Attività di proiezione cinematografica
749094 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport
773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi
799011 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
799019 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
799020 - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
823000 - Organizzazione di convegni e fiere
855209 - Altra formazione culturale
900101 - Attività nel campo della recitazione
900109 - Altre rappresentazioni artistiche
900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
900309 - Altre creazioni artistiche e letterarie
900400 - Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
920009 - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)
931110 - Gestione di stadi
931120 - Gestione di piscine
931130 - Gestione di impianti sportivi polivalenti
931190 - Gestione di altri impianti sportivi nca
931200 - Attività di club sportivi
931300 - Gestione di palestre
931910 - Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
931999 - Altre attività sportive nca
932100 - Parchi di divertimento e parchi tematici
932910 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili
932930 - Sale giochi e biliardi
932990 - Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby
949990 - Attività di altre organizzazioni associative nca
960410 - Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
960420 - Stabilimenti termali
960905 - Organizzazione di feste e cerimonie
493909 - Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca
503000 - Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)
619020 - Posto telefonico pubblico ed Internet Point
742011 - Attività di fotoreporter
742019 - Altre attività di riprese fotografiche
855100 - Corsi sportivi e ricreativi
855201 - Corsi di danza
920002 - Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone
960110 - Attività delle lavanderie industriali
477835 - Commercio al dettaglio di bomboniere
522130 - Gestione di stazioni per autobus
931992 - Attività delle guide alpine
743000 - Traduzione e interpretariato
561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
910100 - Attività di biblioteche ed archivi
910200 - Attività di musei
910300 - Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
910400 - Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
205102 - Fabbricazione di articoli esplosivi

e anche le seguenti attività:


471910 - Grandi magazzini
471990 - Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
475110 - Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa
475120 - Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
475311 - Commercio al dettaglio di tende e tendine
475312 - Commercio al dettaglio di tappeti
475320 - Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)
475400 - Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati
476420 - Commercio al dettaglio di natanti e accessori
477210 - Commercio al dettaglio di calzature e accessori
477834 - Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori
475910 - Commercio al dettaglio di mobili per la casa
475920 - Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
475940 - Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico
475960 - Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
475991 - Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico
475999 - Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca
476300 - Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati
477110 - Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
477140 - Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
477150 - Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
477220 - Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
477700  -Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
477810 - Commercio al dettaglio di mobili per ufficio
477831 - Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)
477832 - Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato
477833 - Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi
477835 - Commercio al dettaglio di bomboniere
477836 - Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)
477837 - Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti
477850 - Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari
477891 - Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo
477892 - Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)
477894 - Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)
477899 - Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca
477910 - Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
477920 - Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato
477930 - Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati
477940 - Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)
478101 - Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli
478102 - Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici
478103 - Commercio al dettaglio ambulante di carne
478109 - Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca
478201 - Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento
478202 - Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie
478901 - Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
478902 - Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio
478903 - Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso
478904 - Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria
478905 - Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico
478909 - Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca
479910 - Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)
960202 - Servizi degli istituti di bellezza
960203 - Servizi di manicure e pedicure
960902 - Attività di tatuaggio e piercing
960903 - Agenzie matrimoniali e d'incontro
960904 - Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)
960909 - Altre attività di servizi per la persona nca

a condizione che i soggetti passivi coincidano con i soggetti gestori delle attività.Back to top

La dichiarazione Imu dovrà essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando specifico modello ministeriale; in alternativa, la dichiarazione potrà essere trasmessa in via telematica, secondo le modalità Back to topdefinite da apposito decreto del Mef.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modifiche dei dati e degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
Le dichiarazioni già presentate ai fini Imu e Tasi, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla nuova Imu.
Gli enti non commerciali devono presentare annualmente la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando distinto modello dichiarativo, secondo le modalità approvate con apposito Decreto del Mef e applicando il regolamento definito dal Decreto del Mef n. 200/2012.

L'obbligo di presentare la dichiarazione Imu sorge:

Nel caso in cui il soggetto passivo deve attestare il possesso dei requisiti prescritti dalle norme per beneficiare delle seguenti esenzioni:
- esenzione per assimilazioni all'abitazione principale per fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (cosiddetto housing sociale), adibiti ad abitazione principale, come definiti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008, realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata
- esenzione per assimilazioni all’abitazione principale per immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia d ordinamento militare, da quello dipendente delle Forze di polizia a ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica
- esenzione per beni merce a decorrere dal 2022

Nel caso in cui gli immobili godono di riduzioni d’imposta:
- fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati
- fabbricati di interesse storico o artistico
- immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art.43 del Tuir (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) (immobili relativi a imprese commerciali e immobili che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni)

Nel caso in cui il Comune non è in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria:
- immobile oggetto di locazione finanziaria
- immobile oggetto di atto di concessione amministrativa su aree demaniali
- atti costitutivi, modificativi o traslativi di aree edificabili
- terreno agricolo diventa area edificabile
- area diventa edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato
- immobile assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà divisa in via provvisoria
- immobile assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure è variata la destinazione ad abitazione principale dell'alloggio
- immobile concesso in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari (Iacp) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica
- immobili esenti di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) e lettera i) del Decreto Legislativo n. 504/92 (fabbricati con destinazione a usi culturali e gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive e religiose)
- immobili  esenti di cui all'art. 7, comma 1, lettera g del Decreto Legislativo n. 504/92 (fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla Legge n. 104/92)
- immobili che hanno perso o acquisito il diritto all'esenzione
- fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, ovvero iscritto ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato
- immobile dove è intervenuta una riunione di usufrutto
- immobile dove è intervenuta un'estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o superficie
- parti comuni dell'edificio (art. 1117 Codice Civile) accatastate autonomamente come bene comune censibile
- immobile oggetto di diritti di godimento a tempo parziale (multiproprietà)
- immobile posseduto da persone giuridiche interessate da fusione, incorporazione o scissione
- acquisto o cessazione diritto reale sull'immobile per effetto di legge (usufrutto legale dei genitori)

In tutti i casi in cui il contribuente non ha richiesto gli aggiornamenti della banca dati catastale.

Normativa di riferimento

Per visualizzare il Regolamento Imu cliccare su Amministrazione Trasparente sulla home page del sito web del Comune di Bagno a Ripoli, Disposizioni generali, Atti generali.

Riferimenti e contatti

Ufficio
Ufficio Tributi
Referente
Anna Rita Meriggioli - Filippo Salvadori - Simona Stondei - Eleonora Turrini
Responsabile
Dr. Stefano Benedetti (Funzionario Responsabile)
Indirizzo
Piazza della Vittoria, 1 - 50012 Bagno a Ripoli
Tel
055 6390258 - 262 - 257 - 272
Fax
055 6390267
E-mail
eleonora.turrini@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
Orario di apertura
Clicca su link esterno

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