Pubblicità - applicazione imposta
Descrizione
Dal 01/01/2021 la TOSAP è sostituita dal: Canone Unico Patrimoniale
Requisiti del richiedente
L'imposta comunale sulla pubblicità è dovuta da chiunque effettui la pubblicità tramite insegne, fregi, cartelli, targhe, stendardi, striscioni, tele, tende, ombrelloni, globi, facsimili o altri mezzi analoghi, nonché le pubblicità effettuate a mezzo di proiezioni luminose o cinematografiche, con veicoli pubblicitari, con veicoli in genere, adibiti a uso pubblico o privato o per trasporto di merci, con aeromobili, in forma ambulante, e a mezzo di apparecchi sonori.
L'effettuazione della pubblicità comunque richiedente l'installazione o collocazione di appositi mezzi è subordinata alla preventiva autorizzazione rilasciata a cura dell'Ufficio Polizia Amministrativa (insegne, tende, striscioni) o dell'Ufficio Lavori Pubblici (frecce direzionali, segnali e cartelli stradali).
Costi
Per ICP-DPA (Imposta Comunale Pubblicità – Diritti Pubbliche Affissioni)
- IT-61-R-07601-02800-000009632846 intestato a Comune di Bagno a Ripoli Servizio Tesoreria Pubblicità e Pubbliche Affissioni
- conto corrente postale n. 9632846 intestato a Comune di Bagno a Ripoli Servizio Tesoreria Pubblicità e Pubbliche Affissioni
Informazioni
È consentita l'installazione di mezzi pubblicitari temporanei, previo eventuale pagamento dell'imposta dovuta, alle seguenti condizioni:
- la durata dell'installazione non può superare i 60 giorni
- può essere effettuata dal Comune per iniziative direttamente gestite nell'àmbito dell'attività istituzionale, escluso il semplice patrocinio. In tal caso, è consentita l'apposizione di stendardi o striscioni in aderenza a edifici di proprietà comunale, nonché segnali stradali di indicazione con scritta nera su fondo bianco, alle paline già esistenti
- può essere effettuata in occasione di sagre, feste popolari, manifestazioni temporanee e simili, all'interno o in prossimità del luogo di svolgimento di tali manifestazioni, purché in aree private o per le quali sia stata rilasciata concessione per l'occupazione di suolo pubblico. Possono essere collocati mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo, a regola d'arte e sotto responsabilità degli organizzatori, luminosi e non, purché non abbaglianti, ed effettuata pubblicità fonica con mezzi acustici fissi fino alle ore 23.00, sempre nel rispetto della normativa inerente i limiti alle emissioni sonore. Possono essere collocati fino a 7 segnali stradali di indicazione, con scritta nera su fondo bianco, alle paline già esistenti di proprietà del Comune ovvero su paline collocate per l'occasione a regola d'arte e secondo normativa, previa autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale, ferma restando la competenza degli enti proprietari della strada, purché di materiale e dimensioni uguali ai normali segnali già installati, previa comunicazione all'Ufficio Tecnico e all'Ufficio Polizia Municipale. La comunicazione dovrà contenere l'indicazione dell'esatta collocazione di tali segnali stradali, l'esatto periodo di installazione dei medesimi, nonché l'impegno del responsabile della manifestazione a rimuoverli entro 48 ore dal termine della manifestazione stessa; l'Ufficio Tecnico Comunale può comunicare eventuali prescrizioni da osservare o l'eventuale diniego all'installazione per motivate esigenze di carattere pubblico; bandiere, bandierine, drappi e palloncini possono essere collocati anche su spazi e aree pubbliche, previa autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico
- può essere effettuata in occasione di gare sportive per strade, collocando mezzi pubblicitari in prossimità dell'arrivo o della partenza o all'interno di aree per cui sia stata rilasciata concessione all'occupazione del suolo pubblico, ovvero apponendo indicazioni di itinerario di superficie inferiore a 300 cmq. e in materiale leggero, attaccata a pali, sostegni, muri, senza danneggiare i medesimi, salvo i diritti di terzi, e con esclusione di alberi e piante: tali indicazioni sono consentite per 48 ore, previa comunicazione all'Ufficio Tecnico e all'Ufficio Polizia Municipale
- può essere effettuata con luminarie, sorgenti luminose di qualsiasi tipo, anche di tipo scorrevole o a intermittenza, purché nel rispetto del Codice della Strada e del suo regolamento, ovvero con festoni, bandiere e bandierine palloncini, o altri mezzi pubblicitari, dal 1° novembre al 15 gennaio con riguardo alla pubblicità natalizia, ovvero in altri periodi dell'anno in riferimento a festività o ricorrenze o feste popolari e per un massimo di 30 giorni. Per sorgenti luminose temporanee di singole attività: occorre presentare una denuncia di inizio attività (Dia), con allegata certificazione di un tecnico abilitato, all'Ufficio Polizia Amministrativa, senza obbligo di autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico. Per illuminazione di più negozi o attività in contemporanea, ovvero attraversanti la strada: Dia come sopra, con allegata certificazione di un tecnico abilitato, e polizza assicurativa (l'Ufficio richiederà verbale di perizia al Centro Operativo, e in caso di esito negativo sarà comunque formulato il diniego); occorre la concessione all'occupazione del suolo pubblico, che rilascerà l'Ufficio Polizia Municipale, solo in caso di attraversamento stradale: la concessione sarà rilasciata ai sensi dell'art. 25 Codice della Strada (CdS) e dovrà essere richiesto eventuale preventivo nullaosta all'ente proprietario della strada. Le altre decorazioni (vischio, festoni, bandierine, ecc.) sono liberamente collocate sotto responsabilità degli interessati; se attraversanti la strada, sarà sufficiente la concessione all'occupazione del suolo pubblico. Le occupazioni sul marciapiede dovranno avere altezza minima di m. 3 e quelle sulla carreggiata almeno di m. 6
- possono essere installate insegne d'esercizio provvisorie in occasione di cantieri, depositi, ponteggi o comunque lavori che oscurino in modo determinante quelle preesistenti. In tal caso, l'insegna temporanea potrà essere apposta alle strutture installate, salvo i diritti di terzi, previa comunicazione all'Ufficio Polizia Amministrativa e sempre per un massimo di 60 giorni
Per la tabella delle tariffe, vedi il file allegato.
Per visualizzare il Regolamento cliccare su Amministrazione Trasparente sulla home page del sito web del Comune di Bagno a Ripoli, Disposizioni generali, Atti generali.
Si precisa che, ai sensi del Decreto Legislativo n. 507/93 e Regolamento Comunale, per i mezzi pubblicitari che abbiano superficie compresa tra i metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa è maggiorata del 50%, mentre per quelli con superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100%.
Normativa di riferimento
- Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza art. 57 e art. 110 del suo Regolamento
- Codice della Strada art. 25
Riferimenti e contatti
- Referente
- Ditta Step
- Indirizzo
- Via Matteotti, 33 - Bagno a Ripoli
- Tel
- 3388796690
- bagnoaripoli@stepservizi.net
- Orario di apertura
- vedi link esterno
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