Requisiti del richiedente

Con il Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102, è stato abolito il versamento dell'acconto 2013 dell'Imposta Municipale Propria (Imu), precedentemente sospeso con il Decreto Legge 21 maggio 2013 n. 54 per le seguenti categorie di immobili:

  • abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
  • unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari
  • alloggi regolarmene assegnati dagli Istituti Autonomi Case Popolari (Iacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp
  • terreni agricoli
  • fabbricati rurali, sia abitativi sia strumentali all'esercizio dell'attività agricola

La sospensione era stata disposta nelle more dell'adozione di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare.

Per le altre tipologie di immobili, i contribuenti erano tenuti al pagamento dell'acconto entro il 17 giugno 2013 (il 16 giugno era domenica) nella misura del 50% dell'imposta calcolata sulla base delle aliquote dell'anno precedente, ossia del 2012.
Il Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 ha inoltre previsto che non è dovuta la seconda rata dell'Imu per i seguenti immobili: fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. I contribuenti dovranno presentare dichiarazione Imu.

Con il Decreto Legge 30 novembre 2013 n. 133, è stata abolita la seconda rata 2013 dell'Imu per le seguenti categorie di immobili:

  • abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
  • abitazioni assegnate dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari
  • alloggi regolarmene assegnati dagli Iacp o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, aventi le stesse finalità degli Iacp
  • terreni agricoli e terreni non coltivati posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali
  • fabbricati agricoli strumentali all'esercizio dell'attività agricola

Inoltre, il Decreto Legge 30 novembre 2013 n. 133 ha previsto alcuni adempimenti non ancora certi in quanto in discussione nell'àmbito della legge di stabilità 2014 e, precisamente, il versamento entro il 16 gennaio 2014 del 40% del differenziale rispetto all'Imu ad aliquota base per:

  • abitazione principale e relative pertinenze (comprese quelle assimilate), esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
  • terreni posseduti da soggetti agricoltori (coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali)

Di tale previsione daremo successiva comunicazione.

Le aliquote di riferimento per i contribuenti tenuti al versamento dell'acconto Imu 2013 erano quelle approvate dal Comune con delibera del 30/05/2012 e confermate con integrazioni con delibera del 29/10/2012:

Casistica
 

  • Aliquota ordinaria: 1%
  • Abitazioni non locate o tenute a disposizione, per le quali non siano stati registrati contratti di locazione da almeno due anni: 1,06%
  • Abitazione concessa in uso gratuito dal soggetto passivo ad ascendenti o discendenti di primo grado in linea retta di primo che la utilizzano come abitazione principale: 0,80%
  • Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 917/86: 0,90%
  • Abitazione locate, con contratti di locazione ex art. 2, commi 3 e 5, Legge n. 431/98: 0,76%
  • Alloggi di edilizia residenziale pubblica, regolarmente assegnati, di proprietà di altri Comuni: 0,76%
  • Abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo in cui, unitamente al proprio nucleo familiare, dimora abitualmente e risiede anagraficamente: 0,50%
  • Abitazione principale del soggetto passivo ove dimora abitualmente e risiede anagraficamente nel cui nucleo familiare (per nucleo familiare si intendono tutte le persone risultanti dalle certificazioni anagrafiche) è compresa una persona riconosciuta portatrice di handicap ai sensi degli artt. 3 e 4 Legge 104/92, oppure persona con grado di invalidità al 100%, oppure priva di vista ai sensi della Legge 382/70, oppure sordomuta ai sensi della Legge 381/70, a condizione che l'unità immobiliare compresa in una delle categorie catastali tra A/2 e A/7 sia l'unico immobile del contribuente e/o degli altri componenti del nucleo familiare su tutto il territorio nazionale: 0,40%
  • Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (precisando che, per anziano, si intende la persona che ha compiuto il 65esimo anno di età e, per disabile, la persona  riconosciuta portatrice di handicap ai sensi degli artt. 3 e 4 della Legge n. 104/92, oppure la persona con grado di invalidità al 100%, oppure priva di vista ai sensi della Legge 382/70 e della Legge 138/01, oppure sordomuta ai sensi della Legge 381/70 e della Legge 95/06): 0,40%
  • Fabbricati strumentali all’attività agricola di cui all'art.9 comma 3 bis Decreto Legge 557/93.: 0,20%

Entro il 16 dicembre 2013 potrà essere eseguito il versamento a saldo dell'imposta complessivamente dovuta sulla base delle aliquote comunali deliberate per l'anno 2013, con conguaglio sulla rata precedente.

Le aliquote approvate dal Comune con delibera del Consiglio Comunale n. 73 del 11/07/2013 sono le seguenti:

  • Aliquota ordinaria: 1%
  • Abitazioni non locate o tenute a disposizione, per le quali non siano stati registrati contratti di locazione da almeno due anni: 1,06%
  • Abitazione concessa in uso gratuito dal soggetto passivo ad ascendenti o discendenti di primo grado in linea retta di primo che la utilizzano come abitazione principale: 0,80%
  • Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 917/86: 0,90%
  • Abitazione locate, con contratti di locazione ex art. 2, commi 3 e 5, Legge n. 431/98: 0,76%
  • Alloggi di edilizia residenziale pubblica, regolarmente assegnati, di proprietà di altri Comuni: 0,76%
  • Abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo in cui, unitamente al proprio nucleo familiare, dimora abitualmente e risiede anagraficamente: 0,50%
  • Abitazione principale del soggetto passivo ove dimora abitualmente e risiede anagraficamente nel cui nucleo familiare (per nucleo familiare si intendono tutte le persone risultanti dalle certificazioni anagrafiche) è compresa una persona riconosciuta portatrice di handicap ai sensi degli artt. 3 e 4 Legge 104/92, oppure persona con grado di invalidità al 100%, oppure priva di vista ai sensi della Legge 382/70, oppure sordomuta ai sensi della Legge 381/70, a condizione che l'unità immobiliare compresa in una delle categorie catastali tra A/2 e A/7 sia l'unico immobile del contribuente e/o degli altri componenti del nucleo familiare su tutto il territorio nazionale: 0,40%
  • Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (precisando che, per anziano, si intende la persona che ha compiuto il 65-esimo anno di età e, per disabile, la persona  riconosciuta portatrice di handicap ai sensi degli artt. 3 e 4 della Legge n. 104/92, oppure la persona  con grado di invalidità al 100%, oppure priva di vista ai sensi della Legge 382/70 e della Legge 138/01, oppure sordomuta ai sensi della Legge 381/70 e della Legge 95/06): 0,40%
  • Fabbricati strumentali all’attività agricola di cui all'art.9 comma 3 bis Decreto Legge n. 557/93.: 0,20%

L'unica variazione rispetto all'anno precedente riguarda l'aliquota prevista per “Abitazione concessa in uso gratuito dal soggetto passivo ad ascendenti o discendenti di primo grado in linea retta di primo che la utilizzano come abitazione principale”, che passa da 0,90% a 0,80%.

Il versamento deve essere eseguito interamente nei confronti del Comune, eccetto i fabbricati classificati nella categoria catastale D per i quali è previsto che il gettito Imu ad aliquota standard dello 0,76% è dovuto allo Stato, mentre la differenza con la maggiore aliquota deliberata è di competenza del Comune.

Il versamento potrà essere effettuato con modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:

  • codice 3912 = Imu abitazione principale e pertinenze – Comune
  • codice 3913 = Imu fabbricati rurali ad uso strumentale - Comune
  • codice 3914 = Imu terreni - Comune
  • codice 3916 = Imu aree fabbricabili - Comune
  • codice 3918 = Imu altri fabbricati - Comune
  • codice 3925 = Imu fabbricati D – Stato
  • codice 3930 = Imu fabbricati D – incremento Comune


I codici tributo non più utilizzabili per il pagamento 2013 sono:

  • codice 3915 = Imu terreni - Stato
  • codice 3917 = Imu aree fabbricabili - Stato
  • codice 3919 = Imu altri fabbricati – Stato


Nell'esecuzione del pagamento, deve essere prestata particolare attenzione:

  • alla compilazione del modello F24, indicando per tutti gli immobili i codici tributo relativi al Comune (eccetto che per i fabbricati D, come sopra evidenziato)
  • alla verifica della quietanza rilasciata presso gli sportelli di Equitalia Spa, presso le banche e presso qualsiasi ufficio postale, soprattutto in merito alla corretta indicazione del codice catastale del Comune di Bagno a Ripoli: A564


Dal 1° dicembre 2012, è prevista, in alternativa, la possibilità di utilizzare il bollettino postale intestato all'Agenzia delle Entrate. Si ricorda che, in questo caso, sarà però necessario utilizzare un singolo bollettino per ogni Comune.

Qualora il contribuente effettui il pagamento in ritardo, può avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso.
Il contribuente potrà regolarizzare la propria posizione:
 

  • ravvedimento “sprint”, entro 14 giorni dalla scadenza prevista: provvedendo al pagamento dell'imposta dovuta, della sanzione prevista per il tardivo versamento (30%) ridotta a un quindicesimo rispetto alla riduzione di un decimo, ossia allo 0,2% (1/15 del 3%) per ogni giorno di ritardo, e degli interessi calcolati per i giorni di ritardo al tasso legale del 2,5%
  • ravvedimento “breve”, dal 15° giorno ed entro 30 giorni dalla scadenza prevista: provvedendo al pagamento dell’imposta dovuta, della sanzione prevista per il tardivo versamento (30%) ridotta a un decimo, ossia al 3%, e degli interessi calcolati per i giorni di ritardo al tasso legale del 2,5%
  • ravvedimento “lungo”, dal 31° giorno ed entro 1 anno dalla scadenza prevista: provvedendo al pagamento dell’imposta dovuta, della sanzione prevista per il tardivo versamento (30%) ridotta a un ottavo, ossia al 3,75%, e degli interessi calcolati per i giorni di ritardo al tasso legale 2,5%



Sono esenti dall'imposta:

  • gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti nel proprio territorio dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi tra tali enti, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente a compiti istituzionali
  • fabbricati del gruppo catastale 'E'
  • fabbricati culturali: si tratta degli immobili totalmente adibiti a sedi di musei, di biblioteche, di archivi, di cineteche, di emeroteche, purché siano aperte al pubblico e non derivi alcun reddito dal loro utilizzo
  • fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto e loro pertinenze
  • fabbricati della Santa Sede
  • i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dell’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia
  • terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art.15 della Legge 27 dicembre 1977 n. 987 (deliberazione Cipaa - Comitato Interministeriale per il coordinamento della Politica Agraria e Alimentare del 6/4/1983 e Circolare n. 9 del 14/06/1993, consultabile in allegato sul sito)
  • immobili utilizzati dagli enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, culturali, ricreative, sportive e religiose

In caso di utilizzo misto dell'immobile (non commerciale e commerciale), l'esenzione si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività; qualora non sia possibile identificarla, l'esenzione si applica solo in proporzione all'utilizzo non commerciale dell'immobile e dovrà essere indicata in apposita dichiarazione (le modalità e le procedure saranno stabilite con successivo decreto da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze). Le rendite catastali dichiarate o attribuite producono effetto fiscale dal 1° gennaio 2013.

La dichiarazione dovrà essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data del possesso o della variazione (non più entro 90 giorni); la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modifiche dei dati e degli elementi dichiarati, cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta, che non sono note al Comune; restano valide le dichiarazioni presentate ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili (Ici), in quanto compatibili.

L'obbligo di presentare la dichiarazione Imu sorge nei casi in cui siano intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni Ici già presentate, nonché nei casi in cui si siano verificate variazioni che non sono comunque conoscibili dal comune, e pertanto:


Nel caso in cui gli immobili godano di riduzioni dell'imposta:
- fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati
- fabbricati di interesse storico o artistico
- immobili per i quali il comune ha deliberato riduzione di aliquota, limitatamente agli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art.43 del Tuir - Testo Unico delle Imposte sui Redditi (immobili relativi a imprese commerciali e immobili che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni)
- terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (Iap)

Nel caso in cui il Comune non sia in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria:
- immobile oggetto di locazione finanziaria
- immobile oggetto di atto di concessione amministrativa su aree demaniali
- atti costitutivi, modificativi o traslativi di aree edificabili
- terreno agricolo diventa area edificabile
- area diventa edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato
- immobile assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà divisa in via provvisoria
- immobile assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure è variata la destinazione ad abitazione principale dell'alloggio
- immobile concesso in locazione dagli Iacp e dagli enti di edilizia residenziale pubblica
- immobili esenti di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) e lettera i) del Decreto Legislativo n. 504/92 (fabbricati con destinazione a usi culturali e immobili utilizzati dagli enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive e religiose)
- immobili esenti di cui all'art. 7, comma 1, lettera g del Decreto Legislativo n. 504/92 (fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla Legge n. 104/92)
- immobili che hanno perso o acquisito il diritto all'esenzione
- fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, ovvero iscritto ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato
- immobile dove è intervenuta una riunione di usufrutto
- immobile dove è intervenuta un'estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o superficie
- parti comuni dell'edificio (art. 1117 Codice Civile) accatastate autonomamente come bene comune censibile
- immobile oggetto di diritti di godimento a tempo parziale (multiproprietà)
- immobile posseduto da persone giuridiche interessate da fusione, incorporazione o scissione
- acquisto o cessazione diritto reale sull'immobile per effetto di legge (usufrutto legale dei genitori)
- abitazione principale, limitatamente ai casi in cui i componenti del nucleo familiare hanno stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale; le agevolazioni per abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile e spettano solo a uno dei due coniugi che dovrà presentare la dichiarazione
- diritto di abitazione dell'ex coniuge assegnatario in seguito al provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, limitatamente ai casi in cui l'immobile assegnato è ubicato in un comune diverso da quello di celebrazione del matrimonio e da quello di nascita dell'ex coniuge assegnatario
- abitazione principale di immobile che insiste su territori di comuni diversi, limitatamente al comune nel quale il contribuente non ha la residenza, specificando nelle annotazioni che si tratta di “immobile destinato ad abitazione principale la cui superficie insiste su territori di comuni diversi”
 
In tutti i casi in cui il contribuente non ha richiesto gli aggiornamenti della banca dati catastale.

La dichiarazione Imu deve essere presentata al comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili con le seguenti modalità:

  • consegna diretta al Comune, presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (Urp), che rilascerà apposita ricevuta
  • spedizione a mezzo del servizio postale (anche dall'estero), mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, in busta chiusa recante la dicitura “Dichiarazione IMU 20_ _” indirizzandola all'Ufficio Tributi
  • spedizione in via telematica con posta certificata (Pec)

Riferimenti e contatti

Ufficio
Tributi
Referente
Anna Rita Meriggioli - Filippo Salvadori - Simona Stondei - Eleonora Turrini
Responsabile
Dr. Stefano Benedetti (Funzionario Responsabile)
Indirizzo
Piazza della Vittoria, 1 - 50012 Bagno a Ripoli
Tel
0556390273 - 258
Fax
0556390267
E-mail
eleonora.turrini@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
Orario di apertura
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