La Legge 20 maggio 2016, n. 76 si pone l'obiettivo di regolamentare le unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina le convivenze di fatto anagrafiche. La legge innova sostanzialmente il diritto di famiglia del nostro Paese prevedendo rispettivamente l’istituzione e la disciplina di due nuove formazioni sociali, ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione. Con la costituzione dell’unione civile, le parti acquistano gli stessi diritti e doveri similmente all'istituto del matrimonio.
È opportuno precisare che:
- le unioni civili interessano esclusivamente persone dello stesso sesso e vengono istituite tramite una dichiarazione recepita in un atto di Stato Civile - esattamente come avviene per il matrimonio - e le parti acquistano gli stessi diritti e doveri del matrimonio
- le convivenze di fatto interessano sia persone dello stesso sesso, sia di sesso diverso, e vengono istituite tramite una dichiarazione registrata in anagrafe
- il contratto di convivenza può essere fatto a corredo di una convivenza di fatto anagrafica, allo scopo di disciplinare i rapporti patrimoniali, e va effettuato da un professionista (notaio o avvocato) per poi essere registrato anche in anagrafe
L'unione civile si costituisce tra due persone maggiorenni dello stesso sesso mediante dichiarazione davanti all'Ufficiale di stato civile alla presenza di due testimoni.
Nel Comune di Bagno a Ripoli è possibile farlo:
- in Palazzo comunale, nella sala consiliare oppure nella saletta riunioni
- in location esterne
Per conoscere le tariffe, i luoghi e le modalità di prenotazione consultare alla sezione Documenti e Modulistica: Matrimonio civile – Tariffe 2020.
Chi intende costituire unione civile deve darne comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile presentando il modulo 'richiesta_costituzione_unione_civile' compilato in ogni sua parte (vedi sezione documenti e modulistica):
- all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (Urp), negli orari di apertura
- a mezzo posta elettronica certificata (Pec) comune.bagno-a-ripoli@postacert.toscana.it
- per posta a Comune di Bagno a Ripoli, Piazza della Vittoria 1 50012 Bagno a Ripoli
L'Ufficiale dello Stato civile comunicherà la data in cui le parti potranno sottoscrivere la richiesta di costituzione di unione civile, che dovrà essere firmata contemporaneamente e congiuntamente da entrambe le parti, davanti all’ufficiale dello stato civile.
Ricevuta la richiesta di costituzione dell'unione civile, l'ufficiale dello stato civile deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni ricevute e può acquisire d'ufficio eventuali documenti che ritenga necessari per provare l'inesistenza di impedimenti alla stessa. Tali verifiche devono essere effettuate entro 30 giorni dalla sottoscrizione del verbale di richiesta di costituzione. Della conclusione dei controlli l’ufficiale dello stato civile deve dare formale comunicazione agli interessati.
L'unione civile è costituita, entro 180 giorni dalla conclusione delle verifiche delle dichiarazioni ricevute, nel giorno prescelto, alla presenza di due testimoni e davanti all'ufficiale dello stato civile, che può essere il Sindaco, il vicesindaco, un assessore o un consigliere comunale.
A conclusione della procedura, sarà possibile il rilascio del certificato/estratto di unione civile. Per ulteriori informazioni sul rilascio dei certificati, consultare la sezione Schede Collegate Certificati / Estratti di Stato Civile e Certificati on line.
Consultare la sezione Documenti e Modulistica: Matrimonio civile – Tariffe 2020.
Nel caso in cui una o entrambe le parti, per infermità o altro comprovato impedimento, sia o siano nell'impossibilità di recarsi in Comune, l’ufficiale di stato civile si trasferisce con il segretario comunale nel luogo in cui si trova la parte impedita e, alla presenza di due testimoni, costituisce l'unione civile.
Il regime patrimoniale
Al momento della costituzione dell’unione civile, le parti avranno la possibilità di scegliere il regime della separazione dei beni; in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, il regime patrimoniale sarà costituito dalla comunione dei beni.
Successivamente alla costituzione dell’unione, le parti potranno modificare le convenzioni tramite atto notarile (in questo caso, è il notaio che trasmette l'atto al Comune).
Scioglimento dell’unione civile
L'unione civile si scioglie con manifestazione congiunta o disgiunta dinanzi all'ufficiale di stato civile, e si applicano le attuali norme previste per il divorzio di matrimoni, sia in relazione alle cause di scioglimento, sia per quanto riguarda le conseguenze patrimoniali, escluso l'istituto della separazione.
Sarà applicabile alle stesse unioni civili la disciplina semplificata dello scioglimento del matrimonio mediante negoziazione assistita o per accordo innanzi all’ufficiale di stato civile. (Per ulteriori informazioni, vedere le schede "DIVORZIO - Separazioni e Divorzi assistiti da Avvocati" e "DIVORZIO - Separazioni e Divorzi in Comune" nella sezione Schede Collegate).