Di seguito l'ordinanza del Sindaco
MISURE STRAORDINARIE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 - MISURE RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ COMMERCIALI SU AREA PUBBLICA NEI MERCATI GIORNALIERI SETTIMANALI E NELLE AREE FUORI MERCATO
Visto il DPCM del 9 marzo 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il sindaco di Bagno a Ripoli
ORDINA
1) Di prevedere la sospensione temporanea delle concessioni/autorizzazioni alla occupazione del suolo pubblico relative ai mercati giornalieri per i posteggi non alimentari (non costituenti un servizio di prima necessità);
2) di prevedere la sospensione delle concessioni relative alla occupazione del suolo pubblico di area fuori mercato qualora, per le caratteristiche dei luoghi, non consentano di rispettare la distanza di sicurezza fra gli avventori;
3) di disporre che i singoli operatori, al fine di garantire il rispetto delle distanze di sicurezza interpersonale, procedano: - alla igienizzazione dei luoghi e dei prodotti e l’informazione alla clientela; - ad adottare tutte le misure preventive e di sicurezza previste dal DPCM 8/3/2020 e dalla vigente normativa con particolare riferimento alla sanificazione dei prodotti, oggetti e aree di occupazione e delle aree di pertinenza; - a garantire la distanza interpersonale di almeno 1 metro nelle aree oggetto di occupazione e nelle aree limitrofe di pertinenza - a mettere a disposizione soluzioni idonee per la pulizia delle mani da parte della clientela - ad informare la cittadinanza dei rischi e degli obblighi di igiene come descritti nell’allegato 1 del DPCM 8/3/2020; - ad informare il proprio personale di quanto sopra previsto;
4) di dare atto che non saranno considerate rilevanti le assenze degli operatori commerciali maturate a decorrere dal giorno 12 marzo 2020 ai fini del computo generale delle assenze e degli altri pertinenti effetti di legge;
5) di incaricare il Comando di Polizia Locale per l’attuazione del presente atto;
6) di stabilire che la presente ordinanza, in linea con le misure nazionali di contenimento dell’emergenza Covid-19, debba intendersi quale misura minima, proporzionata, integrativa alle disposizioni nazionali e sia valida fino al termine di validità delle misure nazionali di contenimento (attualmente al 3 aprile 2020, salvo proroga).
In allegato la copia dell'ordinanza.