Residenza - Scissione / unione nucleo familiare all'interno della stessa abitazione
Descrizione
In assenza di legami di matrimonio o di parentela, è possibile costituire famiglie diverse tra persone coabitanti nella stessa abitazione. Non devono però esserci legami di parentela (sia diretti, che collaterali o affini) o affettivi (dove per vincolo affettivo si intende il legame "affectionis causa", derivante da una libera scelta affettiva, con caratteristica di permanenza nel tempo, costanza e impegno reciproco alla coabitazione). Se questi legami, compresi quelli affettivi, risultano nella pregressa documentazione agli atti, non possono essere modificati.
Nelle "Avvertenze e note illustrative all’ordinamento anagrafico contenute nel volume della serie Metodi e Norme, serie B, n. 29 ed.1992", l'ISTAT afferma: "La prova dei “vincoli affettivi” di cui alla definizione della famiglia anagrafica (di cui all'art.4 del D.P.R. n. 223/1989 "Regolamento anagrafico"), viene riconosciuta alla dichiarazione che gli interessati rendono al momento della costituzione o subentro nella famiglia".
La dichiarazione già resa sull’esistenza dei vincoli affettivi non può essere soggetta a continui ripensamenti. I vincoli stessi sono da ritenersi cessati soltanto con il cessare della coabitazione. Una persona o una famiglia che coabita - nello stesso appartamento con altra persona o famiglia - possono entrambe dare luogo a due distinte famiglie anagrafiche se tra i componenti delle due famiglie non vi sono i vincoli di cui all’art. 4".
Pertanto, nel caso in cui, alla formazione dello stato di famiglia presso l'Anagrafe, tra le persone coabitanti non vi siano legami di parentela o affettivi, qualora gli interessati vogliano costituire stati di famiglia separati, devono fare un'apposita dichiarazione sottoscritta da tutti i membri maggiorenni che coabitano nella medesima abitazione. Tale dichiarazione è da ritenersi definitiva e non modificabile, se non nel caso in cui si creino legami di parentela tra le persone coabitanti (in tal caso, le famiglie saranno riunite d'ufficio), o in caso di cessazione della coabitazione.
La richiesta di creazione di stati di famiglia separati può essere effettuata anche in un momento successivo alla formazione della famiglia anagrafica, ma solo nel caso in cui non vi sia una precedente dichiarazione relativa all'esistenza di vincoli affettivi tra le persone coabitanti.
Quanto riportato nella dichiarazione può essere oggetto di accertamento da parte dell’ufficio.
Modalità di richiesta
Compilazione e sottoscrizione della dichiarazione e sua presentazione all’Ufficio Anagrafe con le seguenti modalità:
- presentazione diretta all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, negli orari di apertura
- a mezzo posta elettronica certificata: comune.bagno-a-ripoli@postacert.toscana.it
- per posta ordinaria a: Comune di Bagno a Ripoli, Piazza della Vittoria 1, 50012 Bagno a Ripoli
Documentazione da presentare
Istanza Unione/scissione nucleo familiare.
Tempi
Entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza.
Normativa di riferimento
- Circolare Istat Metodi e norme, serie B – n. 29, 1992
- D.P.R. 223/1989
Riferimenti e contatti
- Ufficio
- Servizi Demografici
- Referente
- Stefano Franchi - Barbara Giuntini - Maila Lanzini - Barbara Magheri - Simona Meriggi - Paola Mori - Petra Snijders
- Responsabile
- Antonella Biliotti
- Indirizzo
- Piazza della Vittoria, 1 - 50012 Bagno a Ripoli
- Tel
- 055 055
- Fax
- 0556390267
- servizidemografici@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
- Orario di apertura
- Clicca su link esterno
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