Coronavirus, le nuove misure in vigore dal 22 marzo

Firmato il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

Firmato il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020.

Di seguito le misure in vigore dal 23 marzo al 3 aprile: 

- Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 (vedi foto).

- Le attività produttive che sarebbero sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;

- Sono sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, in questo caso va fatta comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva;

- Le imprese le cui attività sono sospese completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza;

- Le attività professionali non sono sospese e restano in vigore le raccomandazioni del Dpcm 11 marzo 2020. (Massimo utilizzo di modalità di lavoro agile, ferie, congedi retribuiti, protocolli di sicurezza anti-contagio, distanza interpersonale di un metro, strumenti di protezione individuale, operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro);

- Per le attività commerciali resta fermo quanto disposto dal dpcm 11 marzo 2020 e dall’ordinanza del ministro della Salute del 20 marzo 2020;

- È vietato a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal comune in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;

- Sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari;

- Sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia dove insiste l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidente;

- I termini per le misure previste dal DPCM 11 marzo 2020 e dall'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 sono prorogati al 3 aprile.