Lunedì 16 dicembre termine ultimo per il pagamento del saldo
Con il decreto legge 30 novembre 2013 n. 133 è stata abolita la seconda rata 2013 dell'IMU per le seguenti categorie di immobili:
- abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- abitazioni assegnate dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- alloggi regolarmene assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, aventi le stesse finalità degli IACP;
- terreni agricoli e terreni non coltivati posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali;
- fabbricati agricoli strumentali all'esercizio dell'attività agricola.
Inoltre, il decreto legge 30 novembre 2013 n. 133 ha previsto alcuni adempimenti non ancora certi in quanto in discussione nell'ambito della legge di stabilità 2014 e, precisamente, il versamento entro il 16 gennaio 2014 del 40% del differenziale rispetto all'IMU ad aliquota base per:
- abitazione principale e relative pertinenze (comprese quelle assimilate), esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- terreni posseduti da soggetti agricoltori (coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali).
Di tale previsione daremo successiva comunicazione.
Il decreto legge 31 agosto 2013 n. 102 ha inoltre previsto che non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria per i seguenti immobili:
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
Per le altre tipologie di immobili il versamento a saldo dell'imposta complessivamente dovuta sulla base delle aliquote comunali deliberate per l'anno 2013, con conguaglio sulla rata precedente dovrà essere eseguito entro il 16 dicembre 2013.
Il versamento deve essere eseguito interamente nei confronti del Comune, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D per i quali è previsto che il gettito IMU ad aliquota standard del 0,76% è dovuto allo Stato mentre la differenza con la maggiore aliquota deliberata è di competenza del Comune.
Il versamento potrà essere effettuato con modello F24.
Nell'esecuzione del pagamento deve essere prestata particolare attenzione:
alla compilazione del modello F24, indicando per tutti gli immobili i codici tributo relativi al Comune (eccetto che per i fabbricati D, come sopra evidenziato);
alla verifica della quietanza rilasciata presso gli sportelli di Equitalia Spa, presso le banche e presso qualsiasi ufficio postale, soprattutto in merito alla corretta indicazione del codice catastale del Comune di Bagno a Ripoli: A564.
I codici tributo IMU sono i seguenti:
codice 3912 = IMU abitazione principale e pertinenze – Comune
codice 3913 = IMU fabbricati rurali ad uso strumentale - Comune
codice 3914 = IMU terreni - Comune
codice 3916 = IMU aree fabbricabili - Comune
codice 3918 = IMU altri fabbricati - Comune
codice 3925 = IMU fabbricati D – Stato
codice 3930 = IMU fabbricati D – incremento Comune
Al seguente link è disponibile il programma di calcolo IMU che consente anche di elaborare e stampare il relativo modello F24.
Ai sottostanti link è possibile consultare le schede informative e scaricare la modulistica:
Versamento, ravvedimento, esenzione, dichiarazione
Normativa, presupposto, soggetti passivi e base imponibile