Informazioni sul tributo per l'anno 2014
SOGGETTI PASSIVI
Soggetti passivi dell’imposta sono:
a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa;
b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
e) l’ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.
L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno solare per i quali si è protratto il possesso (per periodi superiori a 15 giorni si calcola 1 mese intero).
IMMOBILI ESENTI
Sono esenti dall’imposta:
a) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
d) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
e) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, in quanto il Comune di Bagno a Ripoli è ricompreso nell’elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993 come parzialmente delimitato;
f) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;
g) gli immobili ed i fabbricati di proprietà delle ONLUS, con esclusione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
h) gli immobili ed i fabbricati adibiti ad esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi; con esclusione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
i) gli immobili ed i fabbricati relativi ad istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato; con esclusione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
l) le abitazioni principali, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie catastali classificate in C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
m) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
n) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
o) le case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
p) gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e , fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
q) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
r) i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE
Per “abitazione principale” si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni previste per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;
Per “pertinenze dell’abitazione principale” si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
CASI DI ASSIMILAZIONE ALLA ABITAZIONE PRINCIPALE
Si considerano direttamente adibite ad abitazione principale anche l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.
Per anziano si intende la persona che ha compiuto il 65-esimo anno di età e per disabile la persona riconosciuta portatrice di handicap ai sensi degli artt. 3 e 4 della Legge n. 104/92, oppure la persona con grado di invalidità al 100% oppure priva di vista ai sensi della L. n. 382/70 e L. n. 138/81, oppure sordomuta ai sensi della L. n. 381/70 e L. n. 95/2006.
RIDUZIONE BASE IMPONIBILE
La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o l’inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente). L’eventuale superamento di detta condizione è possibile soltanto con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’art.3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 (ex art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della L. 05.08.1978 n. 457). La perizia o la dichiarazione devono essere allegate, a pena di decadenza, all’obbligatoria dichiarazione IMU relativa all’anno in cui si è verificata la condizione di inagibilità o inabilità indicando il periodo in cui sussiste la suddetta condizione. Non si procede a rimborsi d’imposta per il mancato esercizio del diritto al beneficio entro i termini indicati.
La medesima riduzione del 50% della base imponibile si applica anche per i fabbricati di interesse storico e/o artistico.
In questo caso, se l'informazione non è già stata comunicata al Comune, il contribuente deve presentare la dichiarazione IMU alla quale deve allegare la documentazione comprovante tale caratteristica.
Per effettuare il calcolo, vedi link
ALIQUOTE ANNO 2014 E DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE
Aliquota di base (ordinaria) nella misura dell'1,06 per cento ad esclusione delle fattispecie sotto riportate, per le quali si ritiene di determinarsi le aliquote come indicate a fianco di ciascuna di esse:
- Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze ( esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo) in cui il soggetto passivo, unitamente al proprio nucleo familiare, dimora abitualmente e risiede anagraficamente: aliquota nella misura dello 0,35 per cento;
- Abitazione locate, con contratti di locazione ex art. 2, commi 3 e 5, L. 431/98 a soggetto che la utilizza come abitazione principale in quanto ivi residente: aliquota nella misura dello 0,76 per cento.
Per usufruire dell’agevolazione è necessario presentare un’autocertificazione, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2014, indicando la data dalla quale sussiste la suddetta condizione. Non si procede a rimborsi d’imposta per il mancato esercizio del diritto al beneficio entro i termini indicati. Non è tenuto al presente adempimento chi ha già presentato l’autocertificazione e permangono tuttora i requisiti;
- Alloggi di edilizia residenziale pubblica, regolarmente assegnati, di proprietà di altri comuni: aliquota nella misura dello 0,76 per cento;
- Abitazione concessa in uso gratuito dal soggetto passivo ad ascendenti o discendenti di primo grado in linea retta che la utilizzano come abitazione principale in quanto ivi residente: aliquota nella misura dello 0,80 per cento.
Per usufruire dell’agevolazione è necessario presentare un’autocertificazione, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2014, indicando la data dalla quale sussiste la suddetta condizione. Non si procede a rimborsi d’imposta per il mancato esercizio del diritto al beneficio entro i termini indicati. Non è tenuto al presente adempimento chi ha già presentato la suddetta dichiarazione ai fini ICI o l'autocertificazione ai fini IMU e permangano tuttora i requisiti.
- Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, aliquota nella misura dello 0,90 per cento.
Per le abitazioni non locate o tenute a disposizione, per le quali non siano stati registrati contratti di locazione da almeno due anni l’aliquota è confermata nella misura dell’1,06 per cento.
La detrazione per “abitazione principale” classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è confermata nella misura di € 200,00.
IMMOBILI CATEGORIA D – QUOTA RISERVATA ALLO STATO (Codice F24 3925)
Ai sensi dell’articolo 1, comma 380, della Legge n. 228/2012 è riservata allo Stato la quota di gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%.
BASE IMPONIBILE
La base imponibile dell’imposta è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell’articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.
Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992.
Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, purché non identificabili con quelli di cui al periodo successivo, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento.
Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110.
Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione.
In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
TERRENI AGRICOLI- RIDUZIONI
I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
a) del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
b) del 50 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
c) del 25 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.
Nell’ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltreché rapportate al periodo dell’anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di possesso. L’agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull’imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. L’agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.
SCADENZE
I versamenti si effettuano in 2 rate con scadenza rispettivamente il 16 giugno ed il 16 dicembre.
PAGAMENTO CON F24
Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente mediante il Modello F24 presso gli sportelli bancari, gli uffici postali e i canali abilitati a riceverli utilizzando i codici riportati di seguito:
- 3912 abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, e relative pertinenze
- 3913 fabbricati rurali
- 3916 aree edificabili
- 3918 altri fabbricati
- 3925 per i fabbricati di categoria catastale D – Stato
- 3930 per i fabbricati di categoria catastale D – Comune
I versamenti possono non essere eseguiti se l'imposta complessivamente dovuta nell'anno non supera euro 12,00.