Pubblicità spese elettorali
Pubblicità spese elettorali - i candidati devono attenersi alle seguenti disposizioni:
legge 6 luglio 2012, n. 96 Art. 13 - c. 1 – per il candidato Sindaco
"Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e non superiore a 100.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di € 25.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di € 1 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali ".
legge 6 luglio 2012, n. 96 Art. 13 - c. 4 – per il candidato Consigliere
“Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e non superiore a 100.000 abitanti,
le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere
comunale non possono superare l’importo massimo derivante dalla somma della cifra
fissa di euro 5.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino
iscritto nelle liste elettorali comunali.”
in data 4 aprile risultano iscritti n. 20.600 elettori
Mandatario elettorale
A norma del combinato disposto dell’articolo 13, comma 6, della legge 6 luglio 2012, n. 96 (13), e dell’articolo 7, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, alle elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e con esclusione dei candidati che spendono meno di euro 2.500 avvalendosi unicamente di denaro proprio, dal giorno successivo a quello di indizione delle elezioni coloro che intendono candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale.
Il candidato alla carica di sindaco o di consigliere comunale dichiara per iscritto al collegio regionale di garanzia elettorale, costituito presso la Corte d’appello o in mancanza del Tribunale del capoluogo di regione e previsto dall’articolo 13 della legge n. 515 del 1993, il nominativo del mandatario elettorale da lui designato.
Quindi tutti i candidati che hanno intenzione di spendere meno di € 2.500 per la propria campagna elettorale non hanno bisogno di nominare il mandatario elettorale se questi denari derivano da proprio patrimonio.
Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l’incarico per più di un candidato.
Statuto del Comune di Bagno a Ripoli - art. 10 "Pubblicità spese elettorali"
"All'atto della presentazione della candidatura per la partecipazione all'elezione alla carica di sindaco o di consigliere comunale, ciascun candidato dovrà dichiarare preventivamente, con atto debitamente sottoscritto, l'entità dei mezzi finanziari che intenderà destinare per la campagna elettorale, nonchè la loro provenienza e, entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, depositare presso l'ufficio della presidenza del Consiglio Comunale il rendiconto delle spese effettivamente sostenute, giustificando le eventuali variazioni rispetto al preventivo.
La dichiarazione preventiva di spesa può essere predisposta in forma cumulativa oppure in forma singola.
La dichiarazione preventiva di spesa può essere predisposta in forma cumulativa oppure in forma singola.