Accertamento di conformità e compatibilità paesaggistica
Modalità di richiesta
Per ottenere l'accertamento di conformità, occorre presentare al competente ufficio comunale un'apposita istanza, utilizzando la modulistica predisposta dall'ufficio e scaricabile da questa pagina, completa della documentazione richiesta in base alla tipologia delle opere da sanare.
Requisiti del richiedente
Essere il responsabile dell'abuso o il proprietario (o avente titolo ) dell'immobile/area oggetto di sanatoria.
Documentazione da presentare
In allegato, le istruzioni per l'inoltro telematico della procedura
- 2 copie della documentazione tecnica di solo accertamento di conformità
- 3 copie della documentazione tecnica in caso di presentazione anche della compatibilità paesaggistica
Costi
Marca da bollo secondo valore vigente
Diritti di segreteria da corrispondere all'atto della presentazione
€ 103,00 per accertamento di conformità
€ 80,00 per compatibilità paesaggistica
Sanzioni, eventuali oneri e conguaglio diritti di segreteria saranno richiesti prima del rilascio della sanatoria.
Tempi
Compatibilità paesaggistica (art. 167 Decreto Legislativo n. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni): l'autorità competente si pronuncia entro 180 giorni, previo parere vincolante della Soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di 90 giorni.
Permesso di costruire in sanatoria (art. 140 comma 3 Legge Regione Toscana 1/05): il Comune si pronuncia secondo le disposizioni di cui all'art. 83 Legge Regione Toscana 1/05 e successive modifiche e integrazioni; decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo sulla domanda, si intende formato il silenzio – rifiuto.
Attestazione di conformità (art. 140 comma 6 Legge Regione Toscana 1/05): il Comune si pronuncia entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza completa di tutta la documentazione necessaria alla valutazione della stessa.
Informazioni
L'accertamento di conformità è lo strumento attraverso il quale l'ordinamento (art. 140 della Legge Regione Toscana 1/05) consente la sanatoria di opere eseguite in assenza di titolo, in totale difformità o con variazioni essenziali, nonché nei casi di parziale difformità dallo stesso.
Si evidenzia che la condizione necessaria e indispensabile per ottenere l'accertamento di conformità è che: “l'intervento realizzato risulti conforme agli strumenti urbanistici generali e agli atti di governo del territorio, nonché ai regolamenti edilizi vigenti sia al momento della realizzazione dell'opera, che al momento della presentazione dell'istanza” (cosiddetta "doppia conformità")".
La verifica della suddetta “doppia conformità” deve risultare dalla relazione di accompagnamento alla richiesta di accertamento di conformità, nella quale dovranno essere riportati i riferimenti normativi in base ai quali le opere risultino conformi agli strumenti urbanistici generali e agli atti di governo del territorio, nonché ai regolamenti edilizi vigenti sia al momento della realizzazione dell'opera, sia al momento della presentazione dell'istanza.
Per la verifica dei requisiti richiesti, attualmente, sul sito istituzionale (www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it) risulta consultabile la disciplina edilizia-urbanistica approvata dal 1999.
Disponendo l'ente di disciplina edilizia–urbanistica fino dal 1964, la stessa risulta consultabile presso l'ufficio, in attesa del completamento della loro informatizzazione.
Per visualizzare i Regolamenti cliccare su Amministrazione Trasparente sulla home page del sito web del Comune di Bagno a Ripoli, Disposizioni generali, Atti generali.
Invitiamo inoltre i tecnici a verificare con attenzione lo stato legittimato, che dovrà corrispondere ai progetti assentiti dall'amministrazione comunale.
Il rilascio dell'accertamento di conformità è altresì subordinato:
- al pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa e dei contributi di cui al titolo VII della Legge Regione Toscana 1/05, se dovuti
- per opere eseguite su immobili o aree soggette a tutela ai sensi della parte II del Codice di Beni Culturali e del Paesaggio in e successive modifiche e integrazioni parte “II” (ex Legge 1089/39), all'ottenimento del relativo nulla osta a sanatoria direttamente dalla Soprintendenza
- per opere eseguite su immobili o aree soggette a tutela ai sensi della parte III del Codice di Beni Culturali e del Paesaggio, all'ottenimento della compatibilità paesaggistica, da richiedere unitamente all'attestazione di conformità e alla corresponsione delle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 167 del Codice medesimo
A tale proposito, ricordiamo che, ai sensi degli artt. 167 comma 4 e 181 comma 1 ter del Decreto Legislativo n. 42/2004 l'accertamento di compatibilità paesaggistica è ammissibile esclusivamente per le seguenti categorie di opere:
- lavori realizzati in assenza e/o in difformità dall’autorizzazione paesaggistica che NON hanno determinato creazione di superfici utili o volumi, ovvero aumento di quelli legittimamente autorizzati
- sono stati impiegati materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica
- i lavori si configurano quali interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria ai sensi dell’art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001 n. 380
Avvertenze
La compatibilità paesaggistica costituisce presupposto per procedere con l'iter del permesso di costruire in sanatoria e dell'attestazione di conformità.
Normativa di riferimento
Legge Regione Toscana 65/2014 e successive modifiche e integrazioni
Decreto Legislativo 42/2004
Riferimenti e contatti
- Ufficio
- Area 5 Governo del Territorio - Settore urbanistica
- Referente
- Ing. Riccardo Fantappiè
- Indirizzo
- Piazza della Vittoria, 1 - 50012 Bagno a Ripoli
- Tel
- 055 6390310
- Fax
- Pec: comune.bagno-a-ripoli@postacert.toscana.it
- riccardo.fantappie@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
- Orario di apertura
- Clicca su link esterno - I tecnici ricevono su appuntamento
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