Requisiti del richiedente

L'Imposta Municipale Propria (Imu) è stata istituita con il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, introdotta in via sperimentale dal 1/1/2012 con il Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 (convertito dalla Legge n. 214/2011), modificata dal Decreto Legge 2 marzo 2012 n. 16 (convertito dalla Legge n. 44/2012), dal Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174 (convertito dalla Legge n. 213/2012), dalla Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dal Decreto Legge 8 aprile 2013 n. 35 (convertito dalla Legge n. 64/2013), dal Decreto Legge 21 maggio 2013 n. 54 (convertito dalla Legge n. 85/2013), dal Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 (convertito dalla Legge n. 124/2013), dal Decreto Legge 30 novembre 2013 n. 133 (convertito dalla Legge n. 5/2014), dalla Legge 27 dicembre 2013 n. 147, dal Decreto Legge 28 dicembre 2013 n. 149 (convertito dalla Legge n. 13/2014), dal Decreto Legge 28 marzo 2014 n. 47 (convertito dalla Legge n. 80/2014), dal Decreto Legge 24 gennaio 2015 n. 4 (convertito dalla Legge n. 34/2015).
Tale imposta sostituisce, oltre all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari per i beni non locati, l'Imposta Comunale sugli Immobili (Ici).
È disciplinata da:
  • articoli 8, 9 e 14 del  Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23
  • articolo 13 del  Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201
  • articoli da 1 a 15 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504
  • articolo 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228
  • articolo 1 del Decreto Legge 21 maggio 2013 n. 54
  • articoli 1 e 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102
  • articoli 1, 2 e 5 del Decreto Legge 30 novembre 2013 n. 133
  • articolo 1 del Decreto Legge 24 gennaio 2015 n. 4
Inoltre, la Circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012 fornisce chiarimenti in ordine all'applicazione della disciplina Imu (si veda allegato).
Ha come presupposto il possesso qualificato di immobili.
La fattispecie imponibile è rappresentata da fabbricati, terreni agricoli e aree edificabili.
Ogni tipologia di immobile ha una diversa base imponibile.

Informazioni

FABBRICATI
Per fabbricato, si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
Per abitazione principale, si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
Per pertinenze dell'abitazione principale, si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità a uso abitativo.
L'assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta in seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione e pertanto la soggettività passiva si trasferisce al coniuge assegnatario.
Dall'imposta dovuta per abitazione principale si detraggono € 200,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
La detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica.
La base imponibile dell'imposta deve essere distinta in base al tipo di fabbricato.
Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5% ai sensi dell'art.3, comma 48, della Legge n. 662/96, per i seguenti moltiplicatori:
 

Categorie

Coefficienti

Gruppo catastale A (eccetto A/10)

160

Categorie C/2, C/6 e C/7

160

Gruppo catastale B

140

Categorie C/3, C/4 e C/5

140

Categoria A/10

80

Gruppo catastale D (eccetto D/5)

60 per il 2012, 65 dal 2013

Categoria D/5

80

Categoria C/1

55

 
Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati fino all'anno nel quale vi è l'iscrizione in catasto con attribuzione della rendita, al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, il valore è determinato secondo le scritture contabili, moltiplicando per i coefficienti stabiliti annualmente con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore contabile è determinato sulla base delle scritture del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente tutti i dati per il calcolo.
È previsto l'abbattimento del 50% della base imponibile per:
  • fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo n. 42/2004 utilizzati dal proprietario ai fini abitativi o concessi in locazione
  • fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità deve essere accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario che deve allegare idonea documentazione alla dichiarazione; in alternativa il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva in base al Decreto del Presidente della Repubblica 445/2000
I fabbricati rurali a uso abitativo sono soggetti all'imposta secondo le regole ordinarie in relazione alla diversa utilizzazione dell'abitazione.
I fabbricati rurali a uso strumentale sono quelli previsti dall'articolo 9, comma 3 bis, del Decreto Legge n. 557/93, ossia le costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 2135 del Codice Civile destinate a:
  • protezione piante
  • conservazione prodotti agricoli
  • custodia macchine agricole, attrezzi e scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento
  • allevamento e ricovero animali
  • agriturismo
  • abitazione dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o determinato per un numero massimo di giornate lavorative superiore a 100
  • persone addette all'alpeggio
  • uso ufficio dell'azienda agricola
  • manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli
  • esercizio attività agricola in maso chiuso
I fabbricati rurali a uso strumentale sono esenti Imu.
 
Il Decreto Ministeriale 26 luglio 2012 ha individuato le modalità di inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità, mediante l'apposizione di una specifica annotazione in seguito alla presentazione da parte dei contribuenti di domande e di autocertificazioni per il riconoscimento del requisito di ruralità di fabbricati, fermo restando il classamento originario degli immobili.
 
TERRENI
Per terreno agricolo, si intende il terreno adibito all'esercizio in modo professionale delle attività agricole indicate nell'art. 2135 del Codice Civile.
Si tratta delle attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento di animali e alle attività connesse dirette, cioè alla manipolazione, alla conservazione, alla trasformazione, alla commercializzazione e alla valorizzazione che abbiano a oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzo prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese quelle dirette alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero alla ricezione e ospitalità, come definite dalla legge.
 
La base imponibile per i terreni si ottiene moltiplicando il reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, per i seguenti moltiplicatori:
  • 75, per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali (Iap) iscritti nella previdenza agricola  
  • 135, per gli altri terreni
 
Per coltivatore diretto, s'intende il soggetto inquadrabile come piccolo imprenditore (art. 2083 Codice Civile) e il soggetto che coltiva il fondo con il lavoro prevalentemente proprio o di persone della sua famiglia (art. 1647 del Codice Civile) e la cui forza lavorativa non sia inferiore a un terzo di quella complessiva richiesta dalla normale conduzione del fondo.
Per Iap iscritto nella previdenza agricola è possibile individuare il soggetto che dedica alle attività agricole, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricava dalle attività medesime almeno il 50% del reddito globale da lavoro.
La qualifica di Iap può essere riconosciuta anche alle società di persone, cooperative e di capitale, qualora lo statuto preveda come oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 Codice Civile, che siano in possesso dei seguenti requisiti:
  • per le società di persone, almeno un socio sia in possesso della qualifica di Iap
  • per le società di capitali o cooperative, almeno un amministratore che sia anche socio per le cooperative ovvero amministratore di società di capitali, deve iscriversi nella gestione previdenziale e assistenziale per l'agricoltura
Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e da Iap iscritti nella previdenza agricola, è inoltre prevista una riduzione variabile in relazione all'ammontare del valore imponibile.
Tali soggetti sono tenuti al pagamento dell'imposta, limitatamente alla parte di valore eccedente € 6.000,00 e con le seguenti riduzioni:
  • del 70% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 6.000,00 e fino a € 15.500,00
  • del 50% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 15.500,00 e fino a € 25.500,00
  • del 25% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 25.500,00 e fino a € 32.000,00
Nel caso di possesso e conduzione di più terreni, le riduzioni devono essere calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari comuni e rapportate al periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni richieste dalla norma e alla quota di possesso.
Sono agevolazioni di natura soggettiva e pertanto devono applicarsi per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo.
 
Tali agevolazioni non si applicano nel caso in cui il terreno sia concesso in affitto, perché si perde il requisito richiesto dalla norma secondo cui il terreno deve essere posseduto e condotto dal coltivatore diretto o dallo Iap, iscritto nella previdenza agricola.
Fa eccezione il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e Iap, abbiano costituito una società di persone alla quale abbiano concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengano il possesso, ma che, in qualità di soci, continuino a coltivare direttamente.
 
Con il Decreto Legge n. 4/2015 del 24 gennaio 2015, sono state riscritte le regole per il pagamento dell'Imu dei terreni agricoli, modificando in parte le disposizioni contenute nel Decreto interministeriale del 28 novembre 2014 (in adempimento dell’art. 22 del Decreto Legge 66/2014), secondo il quale si applicava l'esenzione Imu per i terreni agricoli in zone montane e collinari, sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (Istat).
Il decreto del 28 novembre 2014 aveva individuato tre diverse fasce altimetriche fissando i seguenti criteri:
  • i terreni dei Comuni con altitudine al centro sopra 600 metri saranno esenti
  • i terreni dei Comuni con altitudine al centro compresa tra 281 metri e 600 metri saranno esenti solo se di proprietà di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali
  • i terreni dei Comuni con altitudine al centro fino a 280 metri saranno tutti oggetto di imposta
Sulla base della rilevazione Istat, l’altitudine al centro del Comune di Bagno a Ripoli è di 75 mt. e quindi tutti i terreni dovevano pagare l’Imu dall’anno d’imposta 2014.
Con il decreto del 24 gennaio 2015, sono definiti esenti i terreni ubicati nei comuni totalmente montani e i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani.
Poiché, secondo l'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istat, il Comune di Bagno a Ripoli è stato classificato come comune non montano, ne consegue che è confermato che tutti i terreni del territorio comunale sono soggetti al pagamento dell'Imu. 
Il pagamento dovrà essere effettuato utilizzando il modello F24, indicando il codice tributo 3914.
 
A decorrere dal 2015, spetta una detrazione di € 200,00 per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e Iap iscritti nella previdenza agricola, poiché il Comune di Bagno a Ripoli è inserito nell'allegato OA del Decreto Legge 4/2015 recante i Comuni che godevano dell'esenzione in base alla Circolare del Ministero delle Finanze  n. 9 del 14/06/1993 e che invece con il regime attuale non sono più esenti.
Poiché, secondo l'elenco allegato alla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14/06/1993, il Comune di Bagno a Ripoli è classificato parzialmente delimitato, la detrazione spetta unicamente nelle zone del territorio comunale individuate ai sensi della suddetta circolare, ossia nei terreni ricadenti nelle aree delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge n. 984 del 27/12/1977 (elenco allegato alla deliberazione del Cipaa - Comitato Interministeriale per il coordinamento della Politica Agraria e Alimentare del 06/04/1983).
 
AREE EDIFICABILI
Le aree edificabili sono quelle aree utilizzate a scopo edificatorio ovvero quelle aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
Sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e da Iap iscritti nella previdenza agricola che svolgono la loro attività a titolo principale sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.
 
Per le aree edificabili, la base imponibile è rappresentata dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
In caso di utilizzo edificatorio dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978 n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata comunque fabbricabile senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
 
Sono soggetti passivi dell'imposta:
  • il proprietario
  • il titolare del diritto reale di usufrutto
  • il titolare del diritto reale di uso
  • il titolare del diritto reale di abitazione
  • il titolare del diritto reale di superficie
  • il titolare del diritto reale di enfiteusi
  • il concessionario di area demaniale
  • il locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria, anche da costruire o in corso di costruzione, a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto di locazione

 

Normativa di riferimento

Per visualizzare i Regolamenti Imu cliccare su Amministrazione Trasparente sulla home page del sito web del Comune di Bagno a Ripoli, Disposizioni generali, Atti generali.

Riferimenti e contatti

Ufficio
Ufficio Tributi
Referente
Anna Rita Meriggioli - Filippo Salvadori - Simona Stondei - Eleonora Turrini
Responsabile
Dr. Stefano Benedetti (Funzionario Responsabile)
Indirizzo
Piazza della Vittoria, 1 - 50012 Bagno a Ripoli
Tel
0556390258 - 273 - 272
Fax
0556390267
E-mail
eleonora.turrini@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
Orario di apertura
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