Imu 2019 - Versamento esenzioni dichiarazioni
Requisiti del richiedente
Il versamento Imu deve essere effettuato in autoliquidazione in 2 rate:
- acconto entro il 17 giugno
- saldo entro il 16 dicembre
- oppure in un'unica soluzione entro il 17 giugno
Informazioni
Le aliquote approvate dal Comune con delibera del Consiglio Comunale n. 118 del 19/12/2018 sono le seguenti:
Casistica |
Aliquota |
Aliquota ordinaria (comprende anche le abitazioni non locate o tenute a disposizione, per le quali non siano stati registrati contratti di locazione da almeno due anni) |
1,06% |
Abitazione concessa in uso gratuito dal soggetto passivo ad ascendenti o discendenti di primo grado in linea retta che la utilizzano come abitazione principale in quanto ivi residenti Per usufruire dell’agevolazione, è necessario presentare un’autocertificazione, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2019, indicando la data dalla quale sussiste la suddetta condizione. Non è tenuto al presente adempimento chi ha già presentato la presente dichiarazione ai fini Ici o autocertificazione ai fini Imu e permangano tuttora i requisiti. Non si procede a rimborsi d’imposta per il mancato esercizio del diritto al beneficio entro i termini indicati. |
0,76% |
Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 917/86 |
0,90% |
Abitazione per la quale sussista un provvedimento di sfratto esecutivo per morosità, emesso dalla competente Autorità Giudiziaria, applicabile limitatamente al periodo intercorrente fra la data di emissione del suddetto provvedimento e quella di effettiva esecuzione dello sfratto Per usufruire dell’agevolazione è necessario presentare un’autocertificazione, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2019, indicando la data dalla quale sussiste la suddetta condizione. Non si procede a rimborsi d’imposta per il mancato esercizio del diritto al beneficio entro i termini indicati. |
0,90% |
Abitazione locata, con contratto di locazione di tipo “concordato” di cui all’articolo 2, comma 3 e all’articolo 5, della L. 431/98, registrato presso l’Agenzia delle Entrate e munito di attestazione di conformità, ove prevista, a soggetto che la utilizza come abitazione principale in quanto ivi residente anagraficamente |
0,76% 0,57% |
Alloggi di edilizia residenziale pubblica, regolarmente assegnati, di proprietà di altri Comuni |
0,76% |
Terreni agricoli |
0,76% |
Abitazione principale, classificata nella categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, del soggetto passivo in cui, unitamente al proprio nucleo familiare, dimora abitualmente e risiede anagraficamente |
0,35% |
La detrazione per abitazione principale degli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze è nella misura di € 200,00.
Il versamento deve essere eseguito interamente nei confronti del Comune, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D per i quali è previsto che il gettito IMU ad aliquota standard del 0,76% è dovuto allo Stato mentre la differenza con la maggiore aliquota deliberata è di competenza del Comune.
Il versamento potrà essere effettuato con modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:
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codice 3912 = IMU abitazione principale e pertinenze – Comune
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codice 3914 = IMU terreni - Comune
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codice 3916 = IMU aree fabbricabili - Comune
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codice 3918 = IMU altri fabbricati - Comune
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codice 3925 = IMU fabbricati D – Stato
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codice 3930 = IMU fabbricati D – incremento Comune
I codici tributo non più utilizzabili per il pagamento sono:
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codice 3913 = IMU fabbricati rurali ad uso strumentale - Comune
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codice 3915 = IMU terreni - Stato
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codice 3917 = IMU aree fabbricabili - Stato
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codice 3919 = IMU altri fabbricati – Stato
Nell'esecuzione del pagamento deve essere prestata particolare attenzione:
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alla compilazione del modello F24, indicando per tutti gli immobili i codici tributo relativi al Comune (eccetto che per i fabbricati D, come sopra evidenziato);
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alla verifica della quietanza rilasciata presso gli sportelli di Equitalia Spa, presso le banche e presso qualsiasi ufficio postale, soprattutto in merito alla corretta indicazione del codice catastale del Comune di Bagno a Ripoli: A564.
Dal 1° dicembre 2012 è prevista in alternativa la possibilità di utilizzare il bollettino postale intestato all'Agenzia delle Entrate. Si ricorda che in questo caso sarà però necessario utilizzare un singolo bollettino per ogni Comune.
Non si procede al versamento IMU se l'importo dovuto non è superiore a € 12,00 annui.
Qualora il contribuente effettui il pagamento in ritardo può avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso.
Il contribuente potrà regolarizzare la propria posizione:
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ravvedimento “sprint” entro 14 giorni dalla scadenza prevista: provvedendo al pagamento dell'imposta dovuta, della sanzione prevista per il tardivo versamento (30%) ridotta ad un trentesimo rispetto alla riduzione di un decimo, ossia allo 0,1% (1/30 del 3%) per ogni giorno di ritardo e degli interessi calcolati per i giorni di ritardo al tasso legale dello 0,8%;
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ravvedimento “breve” dal 15° giorno ed entro 30 giorni dalla scadenza prevista: provvedendo al pagamento dell’imposta dovuta, della sanzione prevista per il tardivo versamento (30%) ridotta ad un ventesimo ossia al 1,5% e degli interessi calcolati per i giorni di ritardo al tasso legale dello 0,8%;
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ravvedimento “medio” dal 31° giorno ed entro 90 giorni dalla scadenza prevista: provvedendo al pagamento dell'imposta dovuta, della sanzione prevista per il tardivo versamento (30%) ridotta ad un diciottesimo ossia al 1,66% e degli interessi calcolati per i giorni di ritardo al tasso legale dello 0,8%;
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ravvedimento “lungo” dal 91° giorno ed entro 1 anno dalla scadenza prevista: provvedendo al pagamento dell’imposta dovuta, della sanzione prevista per il tardivo versamento (30%) ridotta ad un ottavo ossia al 3,75% e degli interessi calcolati per i giorni di ritardo al tasso legale dello 0,8%.
Sono esenti dall'IMU:
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gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti nel proprio territorio dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi tra tali enti, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente a compiti istituzionali;
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fabbricati del gruppo catastale 'E';
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fabbricati culturali: si tratta degli immobili totalmente adibiti a sedi di musei, di biblioteche, di archivi, di cineteche, di emeroteche, purché siano aperte al pubblico e non derivi alcun reddito dalla loro utilizzazione;
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fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto e loro pertinenze;
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fabbricati della santa sede;
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i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dell’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
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immobili utilizzati dagli enti non commerciali, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, culturali, ricreative, sportive e religiose.
In caso di utilizzo misto dell'immobile (non commerciale e commerciale), l'esenzione si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività; qualora non sia possibile identificarla, l'esenzione si applica solo in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile e dovrà essere indicata in apposita dichiarazione (le modalità e le procedure saranno stabilite con successivo decreto da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze). Le rendite catastali dichiarate o attribuite producono effetto fiscale dal 1° gennaio 2013.
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immobili di proprietà delle ONLUS, eccetto quelli ad uso produttivo di categoria D;
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immobili adibiti ad esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre 6 mesi, eccetto quelli ad uso produttivo di categoria D;
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immobili relativi ad istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, eccetto quelli ad uso produttivo di categoria D;
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le abitazioni principali, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie catastali classificate in C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
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le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, comprese le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
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i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
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le case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
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gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
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i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
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i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
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i terreni ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi della Legge n. 984/77 secondo i criteri contenuti nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14/06/1993, i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti (CD) e da imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione e i terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, indipendentemente dal possesso e dalla conduzione.
La dichiarazione dovrà essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data del possesso o della variazione; la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati, cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta, che non sono note al Comune; restano valide le dichiarazioni presentate ai fini ICI in quanto compatibili.
L'obbligo di presentare la dichiarazione IMU sorge nei casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni ICI già presentate, nonché nei casi in cui si sono verificate variazioni che non sono comunque conoscibili dal comune e pertanto:
Nel caso in cui gli immobili godono di riduzioni dell'imposta:
- fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
- fabbricati d'interesse storico o artistico;
- fabbricati concessi in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) in presenza delle condizioni indicate dall'articolo 1, comma 10, della Legge n. 208/2015.
- immobili per i quali il comune ha deliberato riduzione di aliquota, limitatamente agli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art.43 del TUIR (immobili relativi ad imprese commerciali e immobili che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni);
- abitazioni locate, con contratto di tipo "concordato" di cui all'art. 2, comma 3 e all'art. 5, della Legge 431/98, registrato presso l'Agenzia delle Entrate e munito di attestazione di conformità, per aver diritto alla riduzione d'imposta del 25%, non avendo i requisiti per l'aliquota agevolata.
Nel caso in cui il Comune non è in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria:
- immobile oggetto di locazione finanziaria;
- immobile oggetto di atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
- atti costitutivi, modificativi o traslativi di aree edificabili;
- terreno agricolo diventa area edificabile;
- area diventa edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato;
- immobile assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà divisa in via provvisoria;
- immobile assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure è variata la destinazione ad abitazione principale dell'alloggio;
- immobile concesso in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica;
- immobili esenti di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) e lettera i) del D.Lgs. n. 504/92 (fabbricati con destinazione ad usi culturali e gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive e religiose);
- immobili esenti di cui all'art. 7, comma 1, lettera g del D.Lgs. n. 504/92 (fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla Legge n. 104/92);
- immobili che hanno perso o acquisito il diritto all'esenzione;
- fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, ovvero iscritto ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato;
- immobile dove è intervenuta una riunione di usufrutto;
- immobile dove è intervenuta un'estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o superficie;
- parti comuni dell'edificio (art. 1117 C.C.) accatastate autonomamente come bene comune censibile;
- immobile oggetto di diritti di godimento a tempo parziale (multiproprietà);
- mmobile posseduto da persone giuridiche interessate da fusione, incorporazione o scissione;
- acquisto o cessazione diritto reale sull'immobile per effetto di legge (usufrutto legale dei genitori);
In tutti i casi in cui il contribuente non ha richiesto gli aggiornamenti della banca dati catastale.
La dichiarazione IMU deve essere presentata al comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili con le seguenti modalità:
-
consegna diretta al Comune, presso l'ufficio relazioni con il pubblico;
-
spedizione a mezzo del servizio postale (anche dall'estero), mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, in busta chiusa recante la dicitura “Dichiarazione IMU 20_ _” indirizzandola all'ufficio tributi;
-
spedizione in via telematica con posta certificata.
Avvertenze
NOVITÀ:
Con la conversione in Legge n. 58/2019 del Decreto Legge n. 34/2019 (Decreto Crescita), sono state introdotte alcune novità in merito alla dichiarazione Imu/Tasi (la Tasi è il Tributo per i Servizi Indivisibili):
- il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno 2018 è stato posticipato dal 30 giugno al 31 dicembre 2019
- è stato soppresso l’obbligo di presentazione della dichiarazione per:
- abitazioni concesse in uso gratuito (in base a contratto registrato e in presenza di alcune condizioni: il comodante deve possedere in Italia solo l'abitazione concessa in comodato e, eventualmente, l’abitazione principale; immobile non deve essere classificato nelle categorie A/1, A/8 e A/9; il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nel Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il comodatario deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nell’immobile), ad ascendenti o discendenti di primo grado in linea retta, per le quali è prevista una riduzione della base imponibile Imu del 50%
- abitazioni locate, con contratto di tipo “concordato”, per le quali è prevista una riduzione d’imposta del 25%
Si precisa, tuttavia, che, per l’applicazione delle aliquote agevolate deliberate dalla Giunta Municipale, permane l’obbligo regolamentare di presentare entro il 31 dicembre 2019, a pena di decadenza, le autocertificazioni/dichiarazioni sostitutive previste per le abitazioni concesse in uso gratuito ad ascendenti o discendenti di primo grado in linea retta che la utilizzano come abitazione principale in quanto ivi residenti (con o senza contratto registrato) e per le abitazioni locate, con contratto di tipo “concordato”, registrato e munito di attestazione di conformità, ove prevista, a soggetto che la utilizza come abitazione principale in quanto ivi residente anagraficamente.
Qualora le autocertificazioni/dichiarazioni sostitutive non siano presentate entro la scadenza, la riduzione della base imponibile Imu del 50% (in caso di contratto registrato) e la riduzione dell’imposta Imu del 25% saranno applicate sull’aliquota ordinaria.
Normativa di riferimento
Per visualizzare il Regolamento cliccare su Amministrazione Trasparente sulla home page del sito web del Comune di Bagno a Ripoli, Disposizioni generali, Atti generali.
Riferimenti e contatti
- Ufficio
- Tributi
- Referente
- Anna Rita Meriggioli - Filippo Salvadori - Simona Stondei - Eleonora Turrini
- Responsabile
- Dr. Stefano Benedetti (Funzionario Responsabile)
- Indirizzo
- Piazza della Vittoria, 1 - 50012 Bagno a Ripoli
- Tel
- 055 6390258 - 262 - 257
- Fax
- 055 6390267
- eleonora.turrini@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
- Orario di apertura
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