Requisiti del richiedente

Le terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art. 183 comma 1 lett. a) Decreto Legislativo n. 152/2006, sono classificate come rifiuto, in particolare come rifiuto speciale ai sensi dell'art. 184, comma 3, lett b), la cui gestione deve avvenire nel rispetto delle modalità del deposito temporaneo (art. 183 comma 1 lett. m) e attraverso l'avvio a recupero ovvero a smaltimento in impianti idonei debitamente autorizzati (art. 208, art. 216).
Gli artt. 185 e 184 bis del Decreto Legislativo 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, permettono invece la gestione di terre e rocce da scavo al di fuori del regime dei rifiuti in presenza di ben precise e particolari condizioni.

Documentazione da presentare

Documentazione da presentare nell'àmbito del procedimento edilizio

All'interno del procedimento di autorizzazione dell'intervento edilizio, in cui vi sarà, a seguito di attività di sbancamento, la produzione di terre e rocce da scavo, deve essere ricompresa la documentazione di seguito indicata:

  • Gestione come rifiuto (art. 183 comma 1 lett. a Decreto Legislativo n. 152/2006)

Laddove si intenda gestire come rifiuto il materiale di scavo o parte di questo, si dovrà procedere all'avvio a recupero ovvero a smaltimento in impianti idonei debitamente autorizzati.
Nel modello di asseverazione allegato alla pratica edilizia, dovrà essere indicata la discarica/impianto di recupero autorizzato cui sarà conferito il materiale di scavo e il quantitativo.
Con la comunicazione di fine lavori, gli interessati devono dimostrare, allegando copia dei formulari, l'avvio a recupero o a smaltimento delle terre e rocce da scavo quali rifiuti.
 

  • Riutilizzo in situ (art. 185 comma 1 lett. c-bis Decreto Legislativo n. 152/2006)

Se si intende riutilizzare il materiale di scavo direttamente in situ (medesimo intervento edilizio, medesima area di cantiere), nel rispetto delle condizioni dettate dall'art. 185, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 152/2006, è necessario integrare la documentazione allegata alla pratica edilizia con il Modello A “Dichiarazione art. 185”.
 

  • Riutilizzo in sito diverso da quello di produzione quale sottoprodotto (art. 184 bis Decreto Legislativo n. 152/2006)

Se si intende riutilizzare il materiale di scavo, nel rispetto delle condizioni dettate dall'art. 184 bis Decreto Legislativo n. 152/2006, quale sottoprodotto, è necessario distinguere tra i seguenti casi:

1) se le terre e rocce provenienti dall'attività di scavo sono prodotte in un cantiere con progetto non sottoposto a Via (Valutazione Impatto Ambientale) o Aia (Autorizzazione integrata ambientale) oppure sono prodotte in un cantiere con progetto sottoposto a Via o Aia ma in quantitativo inferiore a 6000 metri cubi, queste possono essere riutilizzate in un cantiere diverso da quello di produzione presentando apposita dichiarazione al Dipartimento Provinciale Arpat di Firenze ai sensi dell'art. 41 bis L. 98/2013 (vedi sito internet Arpat)


2) se le terre e rocce provenienti dall'attività di scavo sono prodotte in un cantiere con progetto sottoposto a Via o Aia in quantitativo superiore a 6000 metri cubi, queste possono essere riutilizzate in un cantiere diverso da quello di produzione presentando ai sensi del Decreto Ministeriale n. 161/2012, il Piano di Utilizzo, che dovrà essere approvato dall'Ufficio Ambiente del Comune

Nota: per interventi edilizi ricadenti nel Comune di Bagno a Ripoli che si configurino esclusivamente come “siti di destinazione” di terre e rocce da scavo prodotte nel corso di altri interventi, non è necessario presentare alcuna documentazione.

Normativa di riferimento

Decreto Legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni - Art. 185 Limiti al campo di applicazione della parte IV del decreto

L'art. 185, comma 1, lett. c), prevede l'esclusione dalla materia dei rifiuti (ovvero dalla parte IV del decreto) del suolo non contaminato e di altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione, sempre che sia certo che questo materiale sarà utilizzato ai fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato.
Tale formulazione entro le clausole di esclusione che non rinviano ad altre discipline settoriali o specifiche comporta un esclusione tout court.
"1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:...
c-bis) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato. ..."

Decreto Legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni - Art. 184 bis Sottoprodotto
Per la gestione delle terre e rocce da scavo quale sottoprodotto, il produttore deve attestare, attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da trasmettere al Dipartimento Arpat territorialmente competente (vedi sito internet Arpat), che le terre e rocce provenienti dall'attività di scavo hanno i requisiti indicati dall'art. 41 bis della Legge n. 98/2013 (conversione in legge del Decreto "del fare"). Per maggiori informazioni, consultare il sito Arpat.

Riferimenti e contatti

Ufficio
Ambiente
Referente
Ilenia Iacopozzi - Filippo Tamburri
Responsabile
Roberto Fanfani
Indirizzo
Piazza della Vittoria, 1 - 50012 Bagno a Ripoli
Tel
0556390213 - 0556390270
Fax
0556390230
E-mail
filippo.tamburri@comune.bagno-a-ripoli.fi.it, ilenia.iacopozzi@comune.bagno-a-ripo.fi.it
Orario di apertura
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