ICI - imposta comunale sugli immobili - versamento 1^ rata anno entro mercoledì 16 giugno 2010
Il Comune di Bagno a Ripoli ricorda che dal 2008 (Decreto Legge n. 93/2008) è stato abolito il pagamento dell’imposta comunale sugli immobili (Ici) per l’abitazione principale e relative pertinenze (garage, box, cantine, magazzini).
L’esenzione riguarda le unità immobiliari adibite ad abitazione principale (di norma coincidente con la residenza), a esclusione delle abitazioni di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, e le abitazioni assimilate all’abitazione principale per legge, ovvero abitazione concessa in uso gratuito ad ascendenti o discendenti di primo grado in linea retta che la utilizzano come abitazione principale; oppure abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti affittata. Lo stato di abitazione assimilata all’abitazione principale deve risultare da un’autocertificazione del contribuente, da presentare entro il 31 dicembre dell’anno oggetto d’imposta, indicando la data dalla quale sussiste la suddetta condizione, e vale anche per gli anni successivi a meno che non si verifichino cambiamenti nei dati e negli elementi dichiarati. L’esenzione si applica inoltre per: le abitazioni utilizzate come abitazione principale dagli assegnatari di alloggi in cooperative a proprietà indivisa; l’abitazione del soggetto non assegnatario a causa di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti del matrimonio a condizione che non sia proprietario o titolare di diritti reali su su altre abitazioni nello stesso Comune dove è ubicata la casa coniugale. Pertanto, le case concesse in affitto con contratto registrato a soggetti che le utilizzano come abitazioni principali e che hanno presentato la relativa autocertificazione, devono pagare l’Ici con aliquota del 5,5 per mille ma senza detrazione (Circolare n. 1/2009 del Ministero dell’Economia e delle Finanze).
Per le case di proprietà concesse in affitto con contratto concordato ai sensi dell’art. 2 comma 3 della Legge 431/98 e utilizzate come abitazione principale, sarà possibile richiedere il rimborso dell’Ici fino a un massimo di 258,23 euro. Per informazioni in proposito ci si può rivolgere al Servizio socio-assistenziale del Comune ai seguenti numeri telefonici: 055 6390352/3/4/5.
Aliquote. L’aliquota applicata nel 2010 per l’abitazione principale (per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per i cittadini italiani residenti all’estero) è del 5,5 per mille, comprese le pertinenze accatastate nella categoria C/6 (garage o posto auto) e C/2 (cantina), nel limite massimo di due C/6 e di una C/2, purché a servizio dell’abitazione principale e ricomprese nello stesso edificio o complesso immobiliare. Per gli immobili diversi dall’abitazione principale e dagli alloggi non locati da almeno due anni, l’aliquota è del 7 per mille. Per gli alloggi non locati (ossia non solo l’alloggio sfitto, ma anche le seconde case a disposizione del proprietario – ad eccezione del gruppo catastale A/10) per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, l’aliquota è del 9 per mille (art. 2, comma 4, della Legge 09.12.1998 n. 431).
Detrazioni. Per l’abitazione principale (per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e i cittadini italiani residenti all’estero) viene applicata la detrazione di 139,44 euro oppure di 154,94 euro (solo in presenza di particolari condizioni reddituali) prevista all’art. 9 del Regolamento comunale Ici, consultabile presso il Comune di Bagno a Ripoli, all’Ufficio Tributi e all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, oppure alla pagina web
http://tinyurl.com/regolamento-ici
I versamenti si possono fare:
- entro il 16 giugno acconto
- entro 16 dicembre saldo
E' ammesso il versamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno mediante l'utilizzo del bollettino di c/c postale n. 88727706, intestato a EQUITALIA CERIT SPA – BAGNO A RIPOLI – FI – ICI, direttamente presso gli sportelli del concessionario (Equitalia Cerit Spa, via Baracca 134/a, 50127 Firenze e via Ponte della Formicola 34, 50018 Scandicci), presso qualsiasi ufficio postale, presso le aziende di credito convenzionate oppure con il modello F24.
Per quanto riguarda la dichiarazione Ici, l’obbligo di presentare la denuncia di variazione rimane nei casi in cui non siano applicabili le procedure telematiche del “modello unico informatico” (dell’art. 3-bis del Decreto Legislativo n. 463/1997) e per gli adempimenti previsti in materia di riduzione d’imposta.